Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 12 pagine

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Articolo 10 Trasparenza

Secondo questo articolo, le Parti si impegnano a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico i propri atti normativi, regolamenti, procedure e decisioni giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono incidere sull’attuazione dell’Accordo.

Articolo 11 Comitato misto

L’Accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e del Regno Unito. Tale comitato è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio dell’Accordo ed è incaricato di trovare soluzioni in caso di controversie tra le Parti. Il comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo. Esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo (art. 11 par. 1 e 6). Per garantire la corretta applicazione del presente Accordo, è previsto uno scambio regolare di informazioni tra la Svizzera e il Regno Unito nonché la possibilità, su richiesta di una delle Parti, di effettuare consultazioni in seno al comitato misto (art. 11 par. 2). Il comitato misto può inoltre decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti (art. 11 par. 5). L’Accordo prevede esplicitamente che le decisioni del comitato misto, ad esempio quelle relative alla proroga dell’Accordo, entrino in vigore soltanto una volta espletate le procedure di approvazione interne (art. 11 par. 1). La decisione di adottare tetti massimi per i lavoratori britannici non dipende dal comitato misto (cfr. in merito anche l’art. 4).

Articolo 12 Entrata in vigore e applicazione

Questo articolo disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo nonché la sua applicazione provvisoria. L’Accordo entra in vigore entro la posteriore delle seguenti date: la data del recesso o il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica delle Parti relativa al completamento delle procedure interne. La «data del recesso» è definita nell’articolo 2 lettera c dell’Accordo. In caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE si tratterebbe presumibilmente del 1° novembre 201918.

La Svizzera non dispone più di tempo sufficiente per l’approvazione regolare da parte del Parlamento prima dell’eventuale uscita senza accordo del Regno Unito dall’UE. Per questo motivo è stata inserita nell’Accordo la possibilità di una sua applicazione provvisoria. Ciascuna Parte può porre fine all’applicazione provvisoria dell’Accordo per scritto. La denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.

Articolo 13 Cessazione, proroga e denuncia

Secondo il paragrafo 1 l’Accordo è valido fino al 31 dicembre 2020. Dopodiché cessa di essere applicabile, a meno che le Parti non concordino una proroga. La decisione di proroga è presa dal comitato misto secondo il paragrafo 2. L’approvazione della decisione compete al Consiglio federale e al Governo del Regno Unito. Secondo il paragrafo 3 la denuncia ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni

Il presente Accordo non ha ripercussioni né in termini finanziari né di personale per la Confederazione. L’applicazione dell’Accordo rientra nella competenza dei Cantoni. La Confede-

18 Non si può escludere che il termine di cui all’art. 50 del Trattato sull’Unione europea sia prorogato di nuovo e che ciononostante il Regno Unito esca dall’UE senza un accordo. Se ciò dovesse succedere, l’uscita senza accordo avverrebbe dopo il 1° novembre 2019.