Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 12 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Il 23 giugno 2016, in occasione di un referendum organizzato dal Regno Unito, il
51,9 per cento dei votanti si è espresso a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE), la cosiddetta «Brexit». Il 29 marzo 2017, il Governo britannico ha informato ufficialmente l’UE di questa decisione, dando così avvio al periodo di due anni previsto per i negoziati tra il Regno Unito e l’UE volti a raggiungere un accordo nel quale siano definite le modalità di recesso del Regno Unito dall’UE (qui di seguito «Accordo di recesso»).
Secondo l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea1, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito:
- in presenza di un Accordo di recesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Accordo; in questo caso si parla di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE;
- in mancanza di tale Accordo, due anni dopo la notifica di recesso trasmessa al Consiglio europeo; in questo caso si parla di uscita «disordinata» del Regno Unito dall’UE o di «scenario no deal».
Il 19 marzo 2018, il Regno Unito e l’UE si sono accordati su una fase transitoria, con inizio il 29 marzo 2019 e termine minimo il 31 dicembre 2020, che avrà luogo in caso di uscita ordinata del Regno Unito dall’UE2. Durante tale fase, il cui avvio e la cui applicazione dipendono pertanto dalla ratifica dell’Accordo di recesso entro il termine previsto, il Regno Unito continuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell’unione doganale e ad applicare il diritto dell’UE, pur non godendo più di diritti di codecisione nel processo decisionale interno dell’UE. Tuttavia, fintantoché l’Accordo di recesso non sarà ratificato sia dal Regno Unito sia dall’UE, mancheranno le garanzie necessarie per la sua entrata in vigore, l’avvio della fase transitoria e quindi anche per un’uscita ordinata del Regno Unito dall’UE.
Con lettera del 5 aprile 2019 al presidente del Consiglio europeo Tusk, il primo ministro britannico May ha chiesto di prorogare il termine fissato per il recesso del Regno Unito dall’UE dal 29 marzo 2019 al 30 giugno 2019, già per la seconda volta. Alla prima richiesta aveva fatto seguito, in data 21 marzo 2019, la decisione del Consiglio europeo di concedere al Regno Unito una proroga fino al 12 aprile 2019 (o, in alternativa, nel caso in cui l’Accordo di recesso fosse stato approvato entro il 29 marzo 2019, cosa che poi non è accaduta, fino al 22 maggio 2019). Alla luce della situazione di stallo in cui ancora versava il Regno Unito e del rischio imminente di uno scenario no deal, il 10 aprile 2019 il presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio europeo (art. 15 par. 3 in combinato disposto con l’art. 50 par. 3 del Trattato sull’Unione europea) allo scopo di dare risposta alla rinnovata richiesta del Regno Unito.
Le conclusioni a cui il Consiglio europeo è giunto il 10 aprile 2019 sono le seguenti:
- il termine ultimo per il recesso del Regno Unito dall’UE è fissato al 31 ottobre 2019;
- nel caso in cui l’Accordo di recesso dovesse essere ratificato prima di questa data, il Regno Unito smetterebbe di far parte dell’UE a partire dal primo giorno del mese seguente a quello della ratifica;
- nel caso in cui l’Accordo di recesso non dovesse essere ratificato prima del
22 maggio 2019, il Regno Unito sarebbe tenuto a partecipare alle elezioni europee; dovesse il Regno Unito risultare inadempiente a questo riguardo, il recesso dall’UE interverrebbe il 1° giugno 2019;
1 Trattato sull’Unione europea (versione consolidata), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13 seg.
2 Cfr. art. 132 Withdrawal Agreement.