Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/56: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 5 Principi di ammissione nel Regno Unito di lavoratori dipendenti e indipendenti della Svizzera
Questo articolo disciplina le condizioni di ammissione per i cittadini svizzeri nel Regno Unito. La norma corrisponde essenzialmente a quanto proposto unilateralmente dal Regno Unito il 28 gennaio 2019 nel documento programmatico per i cittadini dell’UE/AELS e della Svizzera in caso di no deal. Secondo tale documento è possibile soggiornare nel Regno Unito fino a tre mesi senza un titolo di soggiorno. Chi desidera soggiornarvi per un periodo più lungo,
deve registrarsi e ottiene un titolo di soggiorno valido tre anni. Il Regno Unito procede a verificare soltanto l’identità della persona e l’estratto del casellario giudiziale. L’Accordo garantisce l’ammissione nel Regno Unito di cittadini svizzeri in qualità di lavoratori dipendenti e indipendenti senza applicare contingenti (art. 5 par. 1) e senza verificare l’interesse economico (art. 5 par. 2 lett. b) e le condizioni personali (art. 5 par. 2 lett. c). Le condizioni di salario e di lavoro devono invece essere conformi alle disposizioni di legge nazionali del Regno Unito (art. 5 par. 2 lett. a).
Articolo 6 Mobilità professionale
Sia i cittadini britannici in Svizzera che quelli svizzeri nel Regno Unito godono di mobilità geografica e professionale. In quest’ambito la Svizzera deroga, per i lavoratori con permesso di soggiorno di breve durata, dalle vigenti disposizioni della LStrI, che limitano la mobilità professionale dei cittadini di Stati terzi con permesso di soggiorno di breve durata.
Articolo 7 Frontalieri
Questo articolo disciplina le condizioni di ammissione dei frontalieri britannici in Svizzera (par. 1) e dei frontalieri svizzeri nel Regno Unito (par. 2). Il paragrafo 1 deroga alle condizioni di ammissione vigenti secondo la LStrI per i cittadini di Stati terzi (art. 25 LStrI). Di conseguenza, per i cittadini del Regno Unito non valgono le restrizioni previste per i cittadini di Stati terzi, i quali devono fruire di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, avere luogo di residenza nella vicina zona frontaliera da almeno sei mesi e lavorare in Svizzera entro la zona di frontiera.
Articolo 8 Disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili
Questo articolo ribadisce che le disposizioni dell’Accordo riguardano esclusivamente agevolazioni delle condizioni di ammissione previste dal diritto degli stranieri per il soggiorno con attività lucrativa. In base all’articolo 4 dell’Accordo, si rinuncia esplicitamente nel singolo caso all’esame della priorità (art. 21 LStrI), delle condizioni personali (art. 23 cpv. 1 LStrI) nonché dell’interesse dell’economia svizzera (art. 18 lett. a e 19 cpv. 1 LStrI). Invece, per i lavoratori britannici il datore di lavoro deve presentare una domanda (art. 18 lett. b LStrI), rimangono applicabili le disposizioni relative all’integrazione (art. 3 e 23 cpv. 2 LStrI) e devono essere comprovate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nel settore (art. 22 LStrI). I cittadini britannici indipendenti devono adempiere le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio dell’attività (art. 19 lett. b LStrI) e disporre di una base esistenziale sufficiente e autonoma (art. 19 lett. c LStrI). Per le questioni relative alla procedura e agli emolumenti o per il soggiorno senza attività lucrativa si applicano le prescrizioni del diritto nazionale. Le norme della LStrI rimangono valide anche per quanto concerne il rilascio e la revoca dei permessi.
Articolo 9 Entità amministrative subnazionali
Con questa disposizione le Parti si impegnano a garantire che le autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo – in Svizzera si tratta dei Cantoni – rispettino le disposizioni
dell’Accordo.