Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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2.1.2.1 Amministrazioni e terzi in qualità di utenti

Oltre che dalle amministrazioni pubbliche svizzere, il SNI deve poter essere utilizzato anche da terzi svizzeri. Nel quadro dell’assistenza amministrativa, questi organi possono già oggi chiedere informazioni sugli indirizzi agli uffici controllo abitanti, sempreché sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali. Questo è ad esempio il caso delle casse malati nel campo dell’assicurazione obbligatoria, delle casse di compensazione, delle casse pensioni o delle assicurazioni contro gli infortuni. A causa delle differenze tra le legislazioni cantonali e comunali, non è possibile illustrare nel dettaglio la prassi su scala nazionale in materia di trasmissione delle informazioni. I Comuni possono concedere agli organi con mandato legale l’accesso al loro registro degli abitanti o fornire loro periodicamente informazioni provenienti da quest’ultimo, sempreché vi sia una base legale a tal fine. Grazie al SNI gli utenti possono ottenere informazioni su qualsiasi indirizzo svizzero da un unico servizio.

2.1.2.2 Collegamento all’uso sistematico del NAVS

La limitazione della cerchia di utenti a coloro che sono autorizzati a usare sistematicamente il NAVS va spiegata alla luce alla revisione attualmente in corso della LAVS. Conformemente all’avamprogetto del 7 novembre 2018 sull’utilizzazione sistematica del NAVS, l’accesso al SNI sarà concesso a tutti coloro che sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS30. La modifica prevista estende l’autorizzazione a utilizzare sistematicamente il NAVS in modo generalizzato anche alle autorità federali, cantonali e comunali. Terzi invece continueranno ad avere bisogno di una base legale speciale a tal fine. La presente proposta si basa sull’ipotesi che all’entrata in vigore della legge sul servizio nazionale degli indirizzi (LSI), l’utilizzazione estesa del NAVS da parte delle autorità sarà sancita nella legge.

La condizione dell’uso sistematico del NAVS per l’accesso al SNI snellisce la gestione dei diritti d’accesso. I servizi autorizzati a utilizzare il SNI sono già stati definiti e possono essere verificati, visto che corrispondono a quelli autorizzati pubblicamente a utilizzare sistematicamente il NAVS. La limitazione della cerchia di utenti a questi servizi serve in particolare a limitare le possibilità di consultazione agli indirizzi delle persone già registrate nei loro sistemi con il NAVS. In tal modo si tiene conto del principio della privacy by design (cfr. cap. 5.7). Se la revisione della LAVS non dovesse avvenire o se non avvenisse per tempo, il presente avamprogetto dovrà essere rielaborato.

2.1.2.3 Controllo dell’accesso e dell’utilizzo

Il diritto d’accesso al SNI è concesso su richiesta. Lo ottiene soltanto chi adempie le condizioni d’utilizzo del sistema di consultazione. Si tratta di verificare se l’organizzazione o la persona è autorizzata a usare sistematicamente il NAVS e se ha bisogno di informazioni sugli indirizzi o indicazioni relative al domicilio per adempiere il suo mandato legale. Sono inoltre previste misure tecniche volte a garantire che vengano scambiati soltanto i dati che corrispondono ai diritti d’accesso e che all’interno di un’organizzazione avente diritto d’accesso accedano al SNI soltanto le persone abilitate.

L’organo federale che offre l’utilizzo del SNI assicura che le organizzazioni con diritto d’accesso rispettino le condizioni e le regole d’utilizzo del SNI. A tal fine occorre definire meccanismi di controllo adeguati. Oltre ai controlli formali, sarebbe ipotizzabile anche un’analisi delle modalità di consultazione degli utenti del SNI, in modo da riconoscere eventuali scostamenti dagli schemi d’utilizzo usuali e, se del caso, adottare ulteriori misure; oppure si potrebbe chiedere la prova della finalità dell’uso nel quadro di controlli a campione. Il presente

30 Il rapporto è consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFI.