Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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avamprogetto prevede che l’utilizzo dei dati possa essere controllato anche dalla popolazione. Ciò permetterà agli interessati di sapere chi ha consultato i dati che li riguardano e in quale momento.
Le procedure di rilascio o di ritiro dei diritti d’accesso saranno definite nell’ordinanza.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
In ragione delle sue competenze e dell’esperienza in materia, l’UST si assume la responsabilità globale per l’istituzione del SNI. L’UST è responsabile per l’armonizzazione dei registri, emana le corrispondenti direttive e prescrizioni in materia di invio dei dati e cura i contatti con i Cantoni e i Comuni in questo contesto. Tiene diversi registri federali o sistemi d’identificazione (il Registro delle imprese e degli stabilimenti [RIS], il Numero d’identificazione delle imprese [IDI], il sistema d’identificazione Legal Entity Identifier [LEI] e il Registro degli edifici e delle abitazioni [REA])31 e ne gestisce i dati, nei limiti delle sue competenze. È inoltre responsabile per sedex, la piattaforma per lo scambio sicuro di dati della Confederazione, e sostiene in questo contesto la gestione dei diritti d’accesso e degli accessi sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Aggregando il SNI all’UST è possibile offrire il servizio,
dall’invio dei dati all’amministrazione dell’utenza, da uno sportello unico sfruttando le competenze esistenti.
2.2.1 Nuovi compiti
La LSI conferisce compiti nuovi all’UST nella sua veste di organo responsabile per l’istituzione del SNI ed eventualmente ad altri organi dell’Amministrazione federali in qualità di potenziali fornitori di dati nel quadro di un ulteriore sviluppo del servizio. L’UST assolverà diversi compiti legati alla gestione dei dati, alla messa a disposizione tecnica e organizzativa del SNI e alla sorveglianza sul suo utilizzo. Questi nuovi compiti sono illustrati qui di seguito (riguardo al fabbisogno di risorse cfr. cap. 4.1.1).
2.2.1.1 Gestione dei dati
Come già illustrato in precedenza, il SNI sarà alimentato con i dati provenienti dai registri degli abitanti già centralizzati presso l’UST in base alla LArRa. L’UST è incaricato dell’invio di questi dati in vista del loro utilizzo nel quadro del SNI e dell’attuazione delle misure tecniche a tal fine. La LSI rappresenta la base legale per questo nuovo compito.
L’avamprogetto prevede la possibilità di ricorrere anche ad altre fonti di dati sia per completare i dati del sistema che per consultare i registri esistenti. In questo modo non soltanto l’UST, ma anche altri servizi dell’Amministrazione federale possono fornire dati al SNI. Per migliorare la qualità dei dati si potrebbe ad esempio ipotizzare un confronto periodico di dati con i registri che fungono da registro di riferimento per singole caratteristiche nel SNI. In questo caso, l’UST dovrebbe, in quanto ufficio responsabile, definire le misure da adottare in caso di differenze nei dati. Occorrerebbe definire e attuare nuove procedure di rettifica dei dati in collaborazione con i fornitori di dati, il che implicherebbe nuovi compiti di coordinamento a livello organizzativo. I dettagli della procedura per l’utilizzo di ulteriori fonti di dati e i compiti ad essa connessi saranno disciplinati nell’ordinanza.
2.2.1.2 Fornitore del servizio
In qualità di fornitore del servizio, l’UST si assume la responsabilità amministrativa (ed economica) per il SNI. Definisce l’orientamento strategico del SNI, lo mette a disposizione degli
31 Per maggiori informazioni: www.ofs.admin.ch > Registri.