Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Un servizio di base con numerosi utenti richiede verosimilmente un fabbisogno di finanziamento specifico nella fase iniziale. Per fase iniziale s’intende il periodo successivo alla messa in esercizio del servizio in cui non è ancora stato raggiunto il pieno potenziale di utenti (e quindi non è ancora possibile assicurare la piena copertura dei costi con gli emolumenti) e che implica un accresciuto onere organizzativo. La messa in esercizio avviene con l’entrata in vigore della legge. L’onere supplementare generato nella fase iniziale è dovuto in particolare all’esame dei diritti d’accesso, alla prima configurazione tecnica e/o all’accertamento di questioni amministrative. Si prevede una fase iniziale della durata di due anni. In questo periodo la Confederazione assumerà i costi non ancora coperti dagli emolumenti.

Fase d’esercizio: esercizio regolare

La messa a disposizione del SNI nell’esercizio regolare sarà assicurata con gli emolumenti e una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi complessivi del nuovo servizio. Il modello di finanziamento è illustrato al seguente capitolo 2.2.3.2.

2.2.3.2 Modello di finanziamento

Varianti esaminate

Inizialmente sono stati esaminati i seguenti modelli di finanziamento:

• un finanziamento da parte della Confederazione;

• un emolumento d’utilizzo unitario per le amministrazioni federale, cantonali e comunali nonché terzi; e

• una ripartizione dei costi differenziata a seconda dei citati gruppi di utenti.

La terza variante tiene conto della misura in cui un gruppo di utenti contribuisce già alla realizzazione del SNI e del valore aggiunto che ne trae. Il modello di finanziamento deve permettere un’equa partecipazione ai costi, comportare un onere amministrativo adeguato e garantire il finanziamento stabile del servizio.

È stata scartata la variante che prevede di finanziare il SNI esclusivamente con contributi della Confederazione, poiché quest’ultima non è la sola a trarne vantaggio. Approfitteranno in particolare del SNI anche terzi con mandato legale, vale a dire gli utenti che adempiono compiti prescritti dalla legge, ma che non fatturano le loro prestazioni allo Stato. Da questa prospettiva, i benefici economici del SNI ricadono sul settore privato. Al contempo si tratta del gruppo di utenti che non è coinvolto in alcun modo nella produzione di dati, ragion per cui questa variante è stata scartata.

È stato respinto anche il modello di finanziamento che prevede la riscossione di un emolumento unitario per ogni consultazione per tutti i gruppi di utenti. A prima vista un simile modello appare equo e semplice. A un secondo esame, invece, sono diversi i motivi che vi si oppongono. La parità di trattamento, ad esempio, sarebbe data soltanto se tutti i gruppi di utenti partecipassero ai costi e quindi anche i Comuni, che tuttavia sono alla fonte della produzione dei dati. Inoltre, anche i Cantoni contribuiscono in misura relativamente importante alla produzione dei dati. Un altro ostacolo è l’onere tecnico e amministrativo: un emolumento per consultazione presuppone che i dati sull’utilizzo possano essere analizzati e quindi che esistano strumenti adeguati a tal fine. Inoltre, una procedura contabile che prevede una prova individuale dell’utilizzo è onerosa e la fatturazione dei costi a consultazione avvenuta pone il problema della scarsa prevedibilità finanziaria per il fornitore del servizio, non soltanto perché le cifre effettive legate all’utilizzo sono note soltanto alla fine di un determinato periodo (mentre il preventivo deve essere allestito prima), ma anche perché gli utenti potrebbero applicare strategie individuali di ottimizzazione dei costi difficilmente prevedibili.