Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di
consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
6.3.2.4 Protezione e sicurezza dei dati
Nell’ambito della protezione e della sicurezza dei dati alcuni Cantoni (BL, BS, OW) e
organizzazioni (ASSA) fanno presente la necessità di definire chiaramente le competenze:
BS propone di evitare problemi di delimitazione a livello di competenze e di definire l’UST come responsabile. BL chiede una verifica dei provvedimenti tecnici ed organizzativi ai sensi dell’articolo 7 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)13 da parte dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). OW fa presente che la LSI indebolisce la legge cantonale e limita l’autonomia legislativa nell’ambito della protezione dei dati. Inoltre osserva che le regole esistenti nel quadro dell’armonizzazione dei registri
dovrebbero essere prese in considerazione nel progetto.
L’ASSA propone di evitare problemi di delimitazione a livello di competenze nell’ambito della protezione dei dati e di regolamentare tali competenze in modo unitario.
6.3.2.5 Sovranità dei dati
Alcuni Cantoni fanno presente nei loro pareri la mancanza di una chiara definizione della proprietà dei dati (BS, AR, TI):
AR osserva che in base alla legge sull’armonizzazione dei registri (LarRa)14 l’UST riceve dati con finalità statistiche (impersonali) e non con l’obiettivo di trasmetterli per scopi che si riferiscono a persone. Una modifica di finalità potrebbe essere giustificata in una legge federale, ma solleverebbe problemi a livello di proprietà dei dati. BS critica la mancanza sia nel progetto di legge sia nel rapporto di una constatazione sulla proprietà dei dati e deduce dalle conclusioni che la loro sovranità rimane ai fornitori. TI è del parere che la legge crei ambiguità sulla proprietà dei dati e sui relativi obblighi e competenze. La ripartizione delle competenze deve essere chiaramente definita nel progetto di legge.
6.4 Sezione 3: Contenuto del sistema d’informazione nonché fonte e qualità dei dati
6.4.1 Art. 4 Contenuto del sistema d’informazione e fonte dei dati
6.4.1.1 Persone gestite
BL propone una precisazione all’articolo 4 capoverso 1: [Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati «su persone domiciliate o dimoranti in Svizzera in economie domestiche private» (…)].
6.4.1.2 Dati gestiti nel sistema d’informazione
Portata dei dati
Vari Cantoni (BE, BL, GR, LU, NE, VS, ZH) propongono di inserire nel sistema
d’informazione altre caratteristiche oltre a quelle menzionate all’articolo 4 capoverso 1:
BE e ZH propone di aggiungere il luogo d’origine. BE motiva la richiesta con il fatto che le relative informazioni sarebbero utili alla polizia cantonale. ZH fa presente che l’inserimento delle caratteristiche luogo d’origine, nazionalità e data del decesso potrebbero facilitare la
13 RS 235.1
14 RS 431.02