Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 17 pagine
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Riferimento/n. di fascicolo: COO.2180.101.7.666728
in caso di accesso secondo l’articolo 52 paragrafo 2 del regolamento ETIAS, la consultazione è limitata a cognome e, se disponibile, nome o nomi, altri nomi, numero del documento di viaggio, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono, indirizzo IP, ed eventualmente in combinazione con cittadinanza o cittadinanze, sesso, data di nascita o fascia d’età;
in caso di accesso tramite fedpol a Europol, conformemente all’articolo 53 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1240, che rinvia all’articolo 17 del medesimo, le informazioni sono sostanzialmente più complete.
BL rileva che in questo ambito è necessaria una concretizzazione, in particolare nel quadro delle disposizioni esecutive relative a ETIAS di cui all’articolo 108g D-LStrI.
SO approva pienamente che i Cantoni abbiano accesso a ETIAS ai fini del perseguimento penale e della prevenzione dei pericoli. Finora, infatti, le autorità di controllo alle frontiere e di perseguimento penale dispongono di ben poche informazioni sui viaggiatori che hanno valicato senza visto la frontiera esterna dello spazio Schengen.
Conservazione e cancellazione dei dati (art. 54 e 55 del regolamento [UE] 2018/1240)
SO e ASM deplorano che i dati ETIAS possano essere conservati soltanto tre anni. SO ritiene che questo periodo tanto breve non risponda all’obiettivo di colmare le lacune in materia di informazione e sicurezza. L’esperienza ha mostrato che sovente nei casi complessi l’identificazione finalizzata all’acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio dura molto a lungo, per cui sarebbe opportuno estendere il periodo di conservazione a cinque anni.
Nuove condizioni per l’entrata (art. 5 cpv. 1 lett. a e abis D-LStrI)
TI approva il fatto che in futuro per entrare in Svizzera sarà necessaria un’approvazione ai viaggi ETIAS. SO si rallegra che il solo possesso di un’autorizzazione ai viaggi non consenta automaticamente l’entrata ma che al momento dell’attraversamento del confine si decida in merito.
Obblighi delle imprese di trasporto aereo (art. 92 cpv. 1 D-LStrI)
SWISS sottolinea la necessità di prestare attenzione, nell’ambito dell’attuazione di questo sviluppo dell’acquis di Schengen, a non rendere troppo severi gli obblighi delle imprese di trasporto aereo. In simile modo SWISS aveva già precedentemente criticato come esagerati e non efficaci l’inasprimento degli obblighi di diligenza e l’inversione dell’onere della prova introdotti nella LStrI con le modifiche relative al sistema INAD.
SWISS ritiene decisivo che nel quadro dell’introduzione di ETIAS le imprese di trasporto aereo svizzere debbano adempiere i medesimi obblighi di diligenza e soddisfare i medesimi criteri come quelle europee, altrimenti rischierebbero di essere svantaggiate sul piano della concorrenzialità. Per questo motivo chiede che l’articolo 92 D-LStrI sia materialmente identico all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1240 e non lasci alcun sostanziale margine di interpretazione (p. es. per quanto riguarda l’entità dei viaggi in transito tra Stati non associati a Schengen).
Secondo AsyLex l’estensione degli obblighi di diligenza e di notificazione delle imprese di trasporto aereo e delle connesse possibilità di sanzionamento costituisce un’ulteriore misura per rafforzare le frontiere esterne che di conseguenza rende ai richiedenti l’asilo più difficile o quasi impossibile entrare legalmente nello spazio Schengen. Per i richiedenti l’asilo che non hanno ottenuto precedentemente un visto umanitario ciò significa che la loro migliore opportunità per entrare in Europa consiste nell’immigrare illegalmente via terra o mare, mettendo