Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 17 pagine

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Riferimento/n. di fascicolo: COO.2180.101.7.666728

PS propone di prevedere le seguenti disposizioni a livello di legge (e non di ordinanza) che disciplinino:

 i dati ETIAS consultabili e la corrispondente procedura (art. 108g lett. b e c D-LStrI);

 la registrazione dei dati, la procedura per la loro cancellazione e i diritti delle persone interessate (art. 108g lett. d D-LStrI);

 la protezione e la sicurezza dei dati (art. 108g lett. d e f D-LStrI); nonché

 l’elenco dei reati che consentono alle autorità di perseguimento penale di accedere a ETIAS (art. 108g lett. g in combinato disposto con art. 108e cpv. 3 D-LStrI).

VD è inoltre dell’opinione che l’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati ETIAS debba costituire un’eccezione e chiede se il fatto che la centrale operativa di fedpol assume il ruolo di punto di accesso centrale significa che fedpol in sé non ha accesso ai dati ETIAS.

VD è del parere che occorra introdurre a livello di ordinanza una netta separazione secondo cui possono essere consultati soltanto i dati ETIAS assolutamente necessari per l’adempimento dei compiti dell’autorità in questione (p. es. restrizione dei diritti di accesso del Corpo delle guardie di confine alla prima linea di controllo e diritti supplementari, se necessario, alla seconda). Alle persone interessate va inoltre ricordato che possono consultare i dati soltanto nel quadro dell’adempimento della loro attività professionale. VD propone inoltre di mettere a verbale tutte le consultazioni e di prevedere misure tecniche volte a impedire un accesso vietato a dati ETIAS. A tal proposito devono pure essere previsti ed effettuati controlli.

Infine, VD rileva che le sue basi legali in materia di protezione dei dati non sono né sufficienti né conformi alle prescrizioni europee. Il Cantone spera che le basi saranno state adeguate entro l’implementazione del nuovo sistema.

Comunicazione di dati personali conservati in ETIAS (art. 65 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108f D-LStrI)

SO considera imprescindibile che i dati ETIAS possano essere utilizzati per rinviare cittadini di Stati terzi nel Paese di provenienza o in uno Stato terzo.

Disposizione transitoria della presente modifica di legge (art. 126d D-LStrI)

TI approva espressamente la disposizione transitoria prevista nella LStrI.

Costi

AI presume che il nuovo sistema non genererà costi supplementari per il Cantone dato che questo non dispone di un proprio sistema di controllo di polizia bensì opera con le usuali applicazioni della Confederazione.

BL rileva che i costi per adeguare i sistemi cantonali di controllo di polizia per la consultazione all’interno del Paese andranno a carico dei Cantoni, ma che il loro ammontare non risulta dalla documentazione per la consultazione e deve ancora essere chiarito.

Secondo JU e ASM l’accesso a ETIAS avverrà presumibilmente tramite SIMIC, per cui è opportuno che oltre a quest’ultimo non debba essere impiegato alcun altro sistema (analogamente alla segnalazione SIS). Dato che pertanto avverrà tramite sistemi della Confederazione, l’accesso delle autorità migratorie cantonali non dovrebbe comportare costi supplementari. ASM e TI chiedono una conferma vincolante di questa affermazione.