Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 17 pagine

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Riferimento/n. di fascicolo: COO.2180.101.7.666728

pubblica) consultando i sistemi d’informazione Schengen/Dublino5 e le banche dati di Interpol6 nonché l’elenco di controllo ETIAS7. In assenza di riscontri di questa ricerca automatizzata, è rilasciata l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se invece dalla ricerca in uno dei sistemi consultati risulta un riscontro poi confermato dall’unità centrale ETIAS, quest’ultima trasmette la domanda all’unità nazionale ETIAS del competente Stato Schengen, che elabora le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS e decide definitivamente in merito al rilascio dell’autorizzazione, se del caso consultando altre unità nazionali ETIAS ed Europol.

Con questo sistema si intende conseguire un rapporto equilibrato tra la garanzia della mobilità e il potenziamento della sicurezza. Al contempo, la verifica preliminare è intesa agevolare l’entrata legale nello spazio Schengen senza l’obbligo del visto.

1.2 Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Nella LStrI occorre esplicitare che in quanto autorità designata il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) soggiace alla legge federale del 28 settembre 20188 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, LPDS) per quanto concerne il trattamento dei dati tratti dal Sistema d’informazione Visti (VIS) e dal Sistema europeo di ingressi/uscite (EES). Questa modifica ha tuttavia carattere temporaneo e dovrebbe decadere con l’entrata in vigore della riveduta legge sulla protezione dei dati.

5 SIS: Sistema d’informazione di Schengen; EES: Sistema europeo di ingressi/uscite; VIS: Sistema d’informazione Visti; Eurodac: banca dati in cui sono registrate le impronte digitali di persone che presentano una domanda d’asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate mentre cercano di entrare illegalmente; dati Europol: dati dell’agenzia dell’UE per la cooperazione nel settore del perseguimento penale.

6 SLTD: banca dati di Interpol per i documenti di viaggio rubati o persi; TDAWN: banca dati di Interpol per la registrazione di documenti di viaggio associati a segnalazioni.

7 L’elenco è costituito da dati di persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o di persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 in combinato disposto con art. 35 del regolamento ETIAS). Dopo una verifica preliminare, i dati sono inseriti nell’elenco di controllo ETIAS da parte di Europol o dagli Stati Schengen. In Svizzera questi compiti saranno assunti da fedpol e dal SIC.

8 FF 2018 5079, RU…, RS …