Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 17 pagine

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Riferimento/n. di fascicolo: COO.2180.101.7.666728

così inutilmente in gioco la loro vita. Reputa confutabile l’idea che rendendo più difficile l’entrata legale in Europa si scoraggia la migrazione irregolare.

Accesso della SEM in veste di unità nazionale ETIAS ai dati dell’EES (art. 103c cpv. 2 lett. d D-LStrI)

PS critica l’accesso della SEM ai dati dell’EES per motivi inerenti al diritto in materia di protezione dei dati. PS ritiene estremamente importante che questi dati siano trattati con la dovuta diligenza e non siano utilizzati per altri scopi (p. es. relativi alla procedura d’asilo) e che pertanto occorra garantire in seno alla SEM una separazione netta dei due settori dal punto di vista dei compiti e del personale.

Dati ETIAS (art. 108a D-LStrI)

VD propone di adottare, perlomeno a livello di ordinanza, un elenco dei dati personali conservati in ETIAS.

Unità nazionale ETIAS (art. 108c D-LStrI)

TI approva che la SEM sia designata quale unità nazionale ETIAS in quanto ritiene che essa disponga di personale adeguatamente formato per assumere questo compito.

Rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 108c cpv.2 D-LStrI)

PS considera di centrale importanza che la SEM, in veste di autorità decisionale, proceda in modo proporzionato nel rilascio delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS. Chiede che le condizioni per il rifiuto di una tale autorizzazione sulla base di indicazioni concrete o motivi fondati secondo l’articolo 108c capoverso 2 D-LStrI siano restrittive e che la SEM decida sempre in modo giuridicamente equo e privo di arbitrarietà.

Revoca di un permesso di diritto degli stranieri e divieto d’entrata

Secondo SO e ASM occorre garantire che dopo la revoca di un permesso rilasciato secondo il diritto in materia di stranieri in Svizzera o dopo un soggiorno illegale con successivo divieto d’entrata nonché dopo un’espulsione di diritto penale venga negata la possibilità di ottenere un’autorizzazione d’entrata.

Protezione dei dati (capitolo XII del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108g D-LStrI)

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’Incaricato cantonale della protezione dei dati di ZH rinvia alla sintesi del parere Garante europeo della protezione dei dati11.

Secondo VD non c’è scritto da nessuna parte che la SEM (o altre autorità) possano registrare e trattare dati ETIAS. Occorre assicurarsi che l’articolo 101 LStrI costituisca una base legale sufficiente.

USS considera delicato, dal punto di vista della protezione dei dati, registrare le informazioni sulla situazione personale, tanto più che è previsto che la registrazione dei dati, la procedura per la loro cancellazione e i diritti delle persone interessate siano disciplinati semplicemente dal Consiglio federale e non siano fissati in una legge. Nell’ambito dell’attuazione occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei dati ed evitare assolutamente l’arbitrarietà nel rilascio delle autorizzazioni ai viaggi. Questo parere è condiviso anche da PS.

11 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-05-23_opinion_etias_ex_summ_it.pdf