Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 17 pagine
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Riferimento/n. di fascicolo: COO.2180.101.7.666728
Ambito di applicazione dell’ETIAS (art. 2 del regolamento [UE] 2018/1240)
UDC trova incomprensibile che ai famigliari di cittadini UE e di cittadini di Stati terzi siano accordate certe agevolazioni in materia di emolumenti e criteri di verifica. Ritiene che proprio nel caso dei famigliari sussista particolarmente il rischio che superino la durata di soggiorno concessa o che intendano addirittura stabilirsi presso la famiglia. UDC intravvede un grosso rischio nel caso degli Svizzeri naturalizzati, che a suo dire costituiscono una importante diaspora e intrattengono contatti stretti con i loro parenti in Stati più poveri esonerati dall’obbligo del visto, segnatamente gli Stati balcanici.
AsyLex approva per contro il fatto che l’ETIAS non si applica ai rifugiati riconosciuti, agli apolidi e ad altre persone autorizzate a soggiornare in uno Stato Schengen. A suo avviso, le persone perseguitate devono poter essere riconosciute come rifugiati. AsyLex esorta la Svizzera e gli altri Stati europei a esaminare lo statuto di rifugiato delle persone prima che queste siano costrette a correre rischi sulla via migratoria irregolare.
Persone soggette all’obbligo del visto per la zona di transito
GE pone la questione se non sia opportuno registrare in ETIAS anche le persone soggette all’obbligo del visto per la zona di transito.
Disposizioni relative alla verifica (art. 20 del regolamento [UE] 2018/1240)
Secondo AsyLex le disposizioni di ETIAS relative alla verifica alimentano il timore che il sistema sia un ulteriore strumento volto a prevenire la migrazione e non miri a regolamentarla. Sempre secondo questo partecipante, le suddette disposizioni sono impiegate come uno strumento di profilazione, per cui è indispensabile che le conseguenti ingerenze nei diritti fondamentali possano essere giustificate dalla necessità e dalla proporzionalità. Ritiene problematica la poca trasparenza e la potenziale discontinuità delle disposizioni relative alla verifica poiché a determinate condizioni potrebbero essere strumentalizzate contro i richiedenti l’asilo. Se le disposizioni venissero regolarmente modificate in modo da aggiungere nuovi gruppi a quelli classificati come rappresentanti un rischio migratorio, ciò renderebbe ancor più difficile l’entrata legale per i richiedenti l’asilo.
Elenco di controllo (art. 34 e 35 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108a cpv. 2 e art. 108e cpv. 1 lett. b D-LStrI)
VD ritiene che l’elenco di controllo vada utilizzato in modo molto restrittivo. Una persona deve esservi inserita soltanto sulla base di elementi oggettivi e sufficientemente motivati. Occorre rispettare i principi della proporzionalità e dell’esattezza. L’elenco va aggiornato costantemente. Di conseguenza, il Consiglio federale deve prevedere a livello di ordinanza procedure chiare al fine di garantire una prassi uniforme.
Rilascio di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limi-
tata (art. 44 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108c cpv. 3 D-LStrI)
GR considera poco pertinente che tramite ETIAS si preveda pure di prendere decisioni preliminari per motivi umanitari.
ASM solleva la questione se nell’elenco di cui all’articolo 108c capoverso 2 D-LStrI non debbano essere menzionati anche l’espulsione giudiziaria o il divieto d’entrata, che non sono registrati nel SIS.
PS e AsyLex approvano per contro espressamente la possibilità di rilasciare un’autorizzazione ai viaggi ETIAS per motivi umanitari. PS chiede di preservare imperativamente questa possibilità e di applicarla generosamente nella prassi. Anche AsyLex rimarca