Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 17 pagine

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Riferimento/n. di fascicolo: COO.2180.101.7.666728

1 Situazione iniziale

La consultazione effettuata si riferiva a due progetti. Il primo riguarda il recepimento e l’approvazione del regolamento (UE) 2018/12401 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (cfr. n. 1.1). Il secondo progetto riguarda una modifica della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (cfr. n. 1.2).

1.1 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE il 12 settembre 2018 ma notificato alla Svizzera già precedentemente, il 7 settembre 2018, in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha approvato il recepimento del regolamento il 10 ottobre 2018, su riserva dell’approvazione del Parlamento.

Per espletare la procedura nazionale di approvazione, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni, che scade il 12 settembre 2020. Una proroga è possibile nel singolo caso se l’applicazione dell’atto normativo all’interno dello spazio Schengen è prevista soltanto per una data posteriore, come nel presente caso. Se dapprima la messa in esercizio di ETIAS nello spazio Schengen era prevista per il primo trimestre 2021, secondo la più recente pianificazione è stata spostata addirittura alla fine del 20223.

Il 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione, durata fino al 20 maggio 2019.

Con ETIAS viene istituito nello spazio Schengen un sistema di autorizzazione ai viaggi (simile all’ESTA4 negli USA). I cittadini di Stati terzi esonerati dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un breve soggiorno sono obbligati, con poche eccezioni, a richiedere in rete e prima del loro viaggio un’autorizzazione soggetta a un emolumento di sette euro e valida per tre anni.

L’autorizzazione ai viaggi ETIAS non garantisce alcun diritto d’entrata nello spazio Schengen. Essa costituisce una nuova condizione, oltre a quelle già vigenti del Codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, risorse sufficienti, ecc.), affinché i cittadini di Stati terzi esonerati dall’obbligo del visto possano entrare nello spazio Schengen. Con il nuovo regolamento anche le imprese di trasporto passeggeri devono dunque verificare alla partenza che i loro passeggeri appartenenti a questa categoria siano in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS. L’idea è che grazie a questo esame preliminare il nuovo sistema incrementi l’efficacia dei controlli di frontiera e colmi le lacune in materia di informazioni e sicurezza.

Prima della partenza, i dati forniti dal viaggiatore sono controllati per quanto riguarda determinati rischi (messa a rischio della sicurezza, immigrazione illegale, pericolo per la sanità

1Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018 che istituisce un

sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE)

n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU. L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

2 RS 142.20

3 La Commissione europea determina la data a partire dalla quale l’ETIAS entra in funzione (art. 88 regolamento [UE] 2018/1240). Ne sono escluse determinate disposizioni riguardanti in particolare l’attuazione tecnica di ETIAS che sono in vigore già dal 9 ottobre 2018.

4 «Electronic System for travel authorisation»