Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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hanno ancora compiuto i 16 anni si tratta di norma dei genitori - devono tenere adeguatamente conto dell’opinione di chi è incapace di discernimento.

Cpv. 2

Chi ha espresso un’opposizione o un’altra dichiarazione in merito alla propria disponibilità a donare deve avere la possibilità di modificarla in qualsiasi momento. Come finora, si deve inoltre consentire un’opposizione al prelievo specifico di uno o più organi, tessuti o cellule.

Art. 8b Accertamento dell’opposizione

Nei capoversi 1–5 sono elencati i singoli passaggi che devono essere effettuati prima di un trapianto per accertare l’ammissibilità di un prelievo.

Cpv. 1

I destinatari della norma sono gli specialisti responsabili del coordinamento o del prelievo nel relativo ospedale. Come primo passaggio, devono di volta in volta verificare nel registro delle opposizioni se vi è una registrazione della persona deceduta.

Cpv. 2

Come già sancisce il diritto vigente, è stabilito il momento a partire dal quale è consentito avviare gli accertamenti per una possibile donazione di organi. È importante che la questione dell’ammissibilità del prelievo di organi sia trattata indipendentemente dalla decisione di sospendere terapie di sostentamento vitale. Per questo motivo è ammesso consultare il registro delle opposizioni quando è stato deciso di interrompere i trattamenti di mantenimento in vita.

Cpv. 3

Probabilmente anche dopo il passaggio al modello del consenso presunto, alcuni porteranno ancora con sé una tessera di donatore oppure avranno esplicitato o documentato la loro volontà in merito alla donazione di organi nelle loro direttive del paziente. Oltre a ciò, in futuro sarà anche possibile depositare la volontà di donazione nella cartella informatizzata del paziente (art. 8 cpv. 2 LCIP29). Tuttavia, per la prassi è anche fondamentale che un’opposizione registrata possa essere individuata facilmente, per esempio esaminando gli effetti personali della persona oppure, nel caso vi siano direttive del paziente, con un’indicazione nella documentazione del paziente.

Nel caso in cui manchino disposizioni relative alla forma, le dichiarazioni in merito a una donazione di organi documentate in modo simile o diverso oppure riconoscibili devono essere considerate equivalenti a una registrazione nel registro. Nel caso vi siano dichiarazioni in contraddizione tra loro, deve essere considerata quella più attuale.

29 RS 816.1