Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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Se non è possibile individuare alcuna dichiarazione riconoscibile della persona deceduta, va chiesto agli stretti congiunti se sono a conoscenza di un’opposizione documentata o espressa oralmente, oppure di un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione da parte della persona deceduta. In questo modo ai congiunti è attribuita la funzione di fornire informazioni.

Cpv. 4

Se nemmeno gli stretti congiunti sono a conoscenza di un’opposizione o di un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, nell’ambito della loro competenza decisionale sussidiaria possono opporsi a un prelievo, se questo corrisponde alla volontà presunta della persona deceduta. Tale volontà, qualora sia possibile accertarla con sufficiente chiarezza, prevale sulla posizione degli stretti congiunti. Come richiesto dal Tribunale federale, la presente disposizione prevede che occorra informare gli stretti congiunti in merito al loro diritto sussidiario di opposizione (DTF 123 I 112 consid. 9e bb).

Cpv. 5

Per i gruppi di persone elencati all’articolo 8 capoverso 4, il prelievo non è ammesso se non è stato possibile raggiungere e coinvolgere i loro stretti congiunti. Il capoverso 5 sancisce il relativo obbligo dell’ospedale di chiedere loro se intendono opporsi a un prelievo. In questo modo, per questi gruppi di persone è garantito che i congiunti siano coinvolti attivamente.

Cpv. 6

Il Consiglio federale illustrerà più dettagliatamente nell’ordinanza il concetto del modello del consenso presunto in senso lato. In proposito, è previsto che la cerchia degli stretti congiunti sarà estesa alla persona di fiducia. Qualora la persona deceduta abbia designato una persona di fiducia o una persona con diritto di rappresentanza ai sensi dell’articolo 378 capoverso 1 numero 1 del Codice civile svizzero, questa prevale nella graduatoria rispetto a ulteriori stretti congiunti previsti dalla legge (lett. a).

Per garantire la certezza del diritto ai medici incaricati dell’assistenza ai donatori, il Consiglio federale dovrà stabilire entro quanto tempo gli stretti congiunti possono opporsi a un prelievo. Per motivi etici e legati alla certezza del diritto, questo arco di tempo sarà sufficientemente lungo per permettere agli stretti congiunti di accomiatarsi dalla persona e per riflettere sulla decisione. Saranno prese in considerazione da sei a dodici ore dalla richiesta da parte del personale dell’ospedale. Se, supponendo che non vi sia alcuna dichiarazione della persona deceduta, gli stretti congiunti non si oppongono entro questo termine, il prelievo è ammesso.

Il Consiglio federale dovrà inoltre definire per quanto tempo occorra provare a raggiungere gli stretti congiunti della persona. Questo è necessario, giacché se non fosse possibile raggiungerli, di norma sarà ammesso il prelievo di organi, tessuti o cellule. Nella pratica, è emerso che solitamente è possibile raggiungere gli stretti congiunti entro due giorni. Anche l’articolo 8 CEDU esige che sia stabilita con esattezza la procedura (lett. b, cfr. n. 5.5.2).