Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 10 Provvedimenti medici preparatori
Cpv. 1
I provvedimenti medici preparatori, indispensabili per la riuscita di un trapianto, sono adottati prima del prelievo di organi e hanno unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule. Il passaggio al modello del consenso presunto comporta che sia consentito adottare provvedimenti medici preparatori, purché non vi sia opposizione al prelievo di organi, tessuti e cellule (art. 8b). Tuttavia, questi provvedimenti medici sono effettuati su una persona ancora in vita e non portano alcun beneficio al potenziale donatore, sebbene comportino anche alcuni rischi. L’esecuzione di provvedimenti medici preparatori senza consenso informato rappresenta un’ingerenza nell’integrità fisica (art. 10 cpv. 2 Cost.). Questa ingerenza nel diritto fondamentale deve essere verificata in base ai criteri dell’articolo 36 Cost.
Con la presente disposizione la base legale concernente l’ingerenza è sancita in una legge federale. Il basso tasso di donazione è il motivo dell’introduzione del modello del consenso presunto. Questo modello rafforza il diritto alla vita (art. 10 cpv. 1 Cost.) dei pazienti, che in mancanza di donazione di organi non possono essere trattati in maniera efficace. Oltre all’esigenza della migliore assistenza sanitaria possibile, il necessario interesse pubblico consiste anche nella tutela dei diritti fondamentali di chi, per sopravvivere, dipende da organi, tessuti o cellule di un’altra persona.
Inoltre, la misura sembra proporzionata: con la presunzione dell’ammissibilità del prelievo di organi, tessuti e cellule stabilita per legge, l’introduzione del modello del consenso presunto comporta anche l’ammissibilità dei provvedimenti medici preparatori, purché non vi sia alcuna opposizione contraria. Non è ipotizzabile alcuna misura più lieve: se continuasse a essere necessario il consenso del donatore o dei suoi stretti congiunti per i provvedimenti medici preparatori, ciò renderebbe eventualmente impossibile un prelievo successivo (e ammissibile). Tuttavia, i provvedimenti, che in futuro dovranno essere possibili senza l’esplicito consenso della persona interessata, sono stati limitati alle forme più lievi; non sono più ammessi provvedimenti più invasivi (cfr. art. 10 cpv. 1 della legge sui trapianti). Infine, l’ingerenza nei diritti fondamentali del donatore è ragionevole al fine di attenuare le sofferenze di persone che dipendono da organi, tessuti e cellule.
Secondo la lettera a, come prima condizione per avviare provvedimenti medici preparatori, si presuppone che né la persona deceduta né gli stretti congiunti si siano opposti al prelievo.
Come finora, i provvedimenti medici preparatori non sono generalmente consentiti, qualora accelerino la morte del donatore o inducano nella persona uno stato vegetativo permanente (lett. b e c).
Secondo il diritto vigente, gli stretti congiunti possono soltanto dare il loro consenso ai provvedimenti medici preparatori che adempiono i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 3 della legge sui trapianti. Devono essere indispensabili per la riuscita di un trapianto e comportare per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi. I