Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine
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Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
posto che il mandatario non deve disporre di conoscenze approfondite in materia di investimenti finanziari. Tenendo anche conto del fatto che il curatore professionale ha sempre un alto numero di mandati, appare opportuno coinvolgere l’APMA, sgravando così i mandatari.
Il capoverso 1 non richiede più l’approvazione preliminare dei contratti da parte dell’APMA. La prassi mostra che in molti casi vengono impiegati contratti standard sui quali è difficile influire. Tuttavia, in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 AP-OABCT, l’APMA ha la possibilità di influire sui contratti. Inoltre sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 416 CC.
Il nuovo tenore del capoverso 2 contiene le seguenti precisazioni:
Lettera a: secondo l’avamprogetto è necessario procedere espressamente a una riparti-
zione del patrimonio; di norma tale ripartizione deve essere effettuata su richiesta del mandatario in quanto quest’ultimo è incaricato del budget e del piano di liquidità. La pertinente constatazione può essere effettuata anche d’ufficio dall’APMA. Una siffatta ripartizione del patrimonio può essere effettuata nell’ambito di una proposta di investimento; con il consenso dell’APMA sono contemporaneamente autorizzati investimenti ai sensi dell’articolo 9 capoversi 1 e 3 AP-OABCT. La formulazione di questo capoverso è stata scelta in modo tale che, salvo disposizione contraria dell’APMA, sia amministrato il patrimonio totale ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT.
La lettera b disciplina anche il diritto di firma per conti e depositi. Nella prassi, nell’ambito
della gestione di un mandato, vengono spesso aperti diversi conti a seconda dell’entità del patrimonio totale: all’interessato può essere lasciato un conto (conto di amministrazione propria). Tuttavia, di norma, i pagamenti correnti a scadenza mensile vengono effettuati da un conto separato (spesso denominato conto di gestione o conto per il traffico dei pagamenti), amministrato dal mandatario con diritto di firma individuale. I beni che non servono a soddisfare bisogni primari vengono investiti in cosiddetti conti capitale o valori patrimoniali (depositi). Per quanto riguarda le transazioni patrimoniali, la prassi prevede una seconda firma (di norma dell’APMA) ovvero un’autorizzazione. Come d’uso nell’economia privata, anche in questo caso la facoltà di disporre dei beni deve essere limitata quanto all’importo. Occorre infatti impedire che i conti possano essere svuotati prima che l’APMA lo constati nell’ambito dei controlli periodici del rendiconto, tanto più che, a causa del suo bisogno di protezione, in molti casi l’interessato non è più in grado di sorvegliare le transazioni.
Alla lettera c sono esplicitati i cosiddetti conti di amministrazione propria. Di norma do-
vrebbe trattarsi di un conto per le piccole spese (cfr. art. 409 CC).
Lettera d: in caso di cassette di sicurezza, l’APMA deve decidere caso per caso riguardo
al diritto d’accesso, analogamente a quanto previsto per la decisione sul diritto d’accesso all’alloggio.
Anche il capoverso 3 si basa sul «principio dei quattro occhi»: l’APMA deve infatti avere la possibilità di scegliere la misura in cui influire sugli investimenti secondo l’articolo 9 capoverso 1 AP-OABCT. Dalla prassi si evince che talvolta i mandatari dispongono solo di conoscenze tecnico-finanziarie limitate, anche se vi sono notevoli differenze. La nuova disposizione intende tenere conto di tali differenze. Tuttavia, la costellazione qui in oggetto non va confusa con la ripartizione dei beni di cui al capoverso 2 lettera a AP-OABCT, poiché qui si tratta di decidere se autorizzare o meno le singole strategie d’investimento. L’APMA non può quindi sottrarsi alla decisione sulla ripartizione dei beni e autorizzare nel contempo tacitamente le strategie d’investimento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OABCT. Per quanto riguarda la forma dell’autorizzazione, si può rinviare all’articolo 4 AP-OABCT.
Il nuovo capoverso 4 chiarisce che, in linea di massima, anche nell’ambito dei contratti di amministrazione patrimoniale si applica il «principio dei quattro occhi».