Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine

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Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

Il capoverso 5 prevede una comunicazione diretta tra la banca o l’assicurazione e l’autorità. La violazione dell’obbligo di discrezione (art. 451 CC) può essere giustificata dagli interessi preponderanti legati allo svolgimento delle transazioni a favore dell’interessato.

Art. 12 Giustificativi, informazioni e consultazione (vigente art. 10 OABCT)

Nei capoversi 1 e 2 sono stati apportati solo adeguamenti d’ordine redazionale ai sensi dell’articolo 1 OABCT.

La modifica del capoverso 3 tiene conto della critica secondo cui la disposizione vigente non è formulata in modo sufficientemente chiaro. In linea di principio, l’APMA deve ottenere le informazioni su conti e depositi nonché altre informazioni direttamente dal mandatario.

È inoltre ipotizzabile che il mandatario dichiari alla banca di rinunciare al segreto bancario autorizzando quest’ultima a fornire informazioni all’APMA su richiesta di quest’ultima. In tal caso l’APMA potrà ottenere le informazioni direttamente dalla banca senza dover emanare una decisione.

In seguito alle critiche sollevate, l’avamprogetto adegua anche il capoverso 4, abolendo l’obbligo di fare rapporto all’APMA. Tuttavia, l’APMA deve avere, nel singolo caso, il diritto di ottenere, mediante decisione, informazioni direttamente dalla banca o dall’assicurazione, affinché possa svolgere il compito di sorvegliare gli atti del mandatario e verificare che gli interessi finanziari dell’interessato siano rispettati. In particolare, l’APMA è tenuta a intervenire d’ufficio, se viene a sapere che le attività del mandatario pregiudicano gli interessi dell’interessato (art. 419 CC); in tal caso si applicano le disposizioni procedurali degli articoli 443 segg. CC. In virtù dell’articolo 445 CC in combinato disposto con l’articolo 448 CC, l’APMA può quindi adottare provvedimenti cautelari e chiedere alla banca di trasmetterle le relative informazioni. Tuttavia, tali provvedimenti possono essere presi solo a condizione che ci si trovi in una situazione d’urgenza e che siano l’unico modo per tutelare l’interessato.

Art. 13 Obbligo di documentazione e diritto d’impartire istruzioni (vigente art. 11 OABCT)

L’adeguamento del capoverso 1 è di natura redazionale.

Il nuovo capoverso 2 intende chiarire che i contratti quadro precedenti possono essere utilizzati anche dopo l’entrata in vigore della revisione dell’OABCT, il che favorisce in particolare la continuità e la certezza del diritto.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo (nuvo)

Poiché si tratta di una revisione totale, l’ordinanza vigente va abrogata.

Art. 15 Disposizione transitoria (vigente art. 12 OABCT)

All’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza le nuove disposizioni sono subito vincolanti. Gli investimenti non ammessi dal nuovo diritto devono essere convertiti entro un termine adeguato.