Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine
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Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
Lettera f: l’avamprogetto permette anche investimenti nel pilastro 3a, in quanto anche in
questo caso sono soddisfatti i requisiti di sicurezza. Occorre inoltre considerare che, secondo l’OPP 36, in alcuni casi non si ha diritto a un versamento anticipato delle prestazioni e di conseguenza i relativi investimenti non possono essere convertiti.
Anche in questo caso gli averi previdenziali già depositati presso fondazioni bancarie o assicurazioni non sono da considerare beni ai sensi dell’OABCT. Si trovano già all’interno del circuito previdenziale e quindi fuori dall’amministrazione da parte del mandatario. L’influsso di quest’ultimo è limitato alla riscossione (eventualmente anticipata), ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi disciplinati dall’OPP 3.
Lettera g: in base a questa nuova disposizione, in caso di locazione di un appartamento
di una cooperativa abitativa, la quota del capitale sociale che deve versare il locatore è considerata un investimento ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT. La liquidazione del certificato di quota, spesso associata alla conseguenza di dover cercare un nuovo alloggio, non è quindi più necessaria. Anche nei casi in cui si concludono altri contratti d’affitto, la sottoscrizione del certificato di quota non rappresenta più alcun ostacolo.
Lettera h: questa disposizione corrisponde alla lettera d vigente ed è stata trasposta alla
lettera h senza modifiche. Ne consegue che per persone poco agiate non deve essere presa in considerazione la vendita. Tuttavia, occorre tenere presente, conformemente all’articolo 416 capoverso 1 numero 4 CC, l’acquisto o l’alienazione è un atto che necessita del consenso dell’APMA.
L’articolo 6 capoverso 2 OABCT è abrogato in quanto per nessuno degli investimenti ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT appare necessario il consenso da parte dell’APMA. Infatti, gli investimenti ai sensi di questa disposizione fanno parte degli atti amministrativi ordinari che competono al mandatario. Nel caso in cui il mandatario effettui (nuovi) investimenti ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT, si tratta pertanto di un’attività d’investimento ordinaria e non di un atto amministrativo sottoposto a consenso secondo l’articolo 416 capoverso 1 numero 5 CC. Per legge, il mandatario è incaricato ed espressamente autorizzato all’esecuzione di tali investimenti. Nel caso dell’articolo 8 lettera h AP-OABCT è tuttavia fatto salvo l’articolo 416 capoverso 1 numero 4 CC, mentre per quanto riguarda l’articolo 8 lettera g AP-OABCT è fatto salvo l’articolo 416 capoverso 1 numero 8 CC.
Art. 9 Investimenti per bisogni supplementari (vigente art. 7 OABCT)
Capoverso 1: l’avamprogetto amplia anche la lista delle tipologie di investimenti ammessi per bisogni supplementari. Pur essendo evidente, grazie all’espressione «in particolare» del vigente articolo 7 capoverso 1 OABCT, che tale lista non è esaustiva, nella prassi l’elenco delle possibilità di investimento è stato considerato definitivo. In generale è emerso un problema considerevole relativo alla comparabilità. Non è chiaro infatti quali investimenti possano essere considerati equivalenti dal punto di vista del rischio con quelli elencati all’articolo 7 OABCT. Per questo motivo appare appropriato eliminare l’espressione «in particolare» e completare l’elenco con altre tipologie di investimento ammesse.
Nella nuova versione, il termine «a elevata solvibilità» si riferisce a tutte le possibilità di investimento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 AP-OABCT (e non più solamente a quelle con rischio di indebitamento). Per tale ragione, ora questo requisito viene menzionato nella frase introduttiva.
6Ordinanza del 13 nov.1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute,