Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

Commento alle singole possibilità d’investimento:

Lettera a: le disposizioni contenute nelle lettere a e c vigenti vengono ora riassunte sotto

la lettera a.

o I fondi obbligazionari investono in un portafoglio diversificato di obbligazioni a tasso d’interesse fisso e variabile.

o Per quanto riguarda il termine obbligazione si veda il commento all’articolo 6 lettera a AP-OABCT.

Lettera b: la disposizione vigente prevede la possibilità di investire in azioni. Secondo

l’avamprogetto sarà possibile acquisire quote di fondi azionari, anche se con determinati limiti quantitativi risultanti dal capoverso 2.

o Azioni: con un’azione, l’investitore acquisisce diritti di partecipazione a un’impresa o a diritti in comunione. Sono ammesse azioni in franchi svizzeri di società che presentano un’elevata solvibilità; la loro quota può raggiungere al massimo il 25 per cento del patrimonio totale.

o Fondi azionari: i fondi azionari investono in modo diversificato a seconda della strategia che si prefiggono, per esempio in azioni di piccole, medie o grandi imprese di un determinato Stato o di uno spazio economico.

Lettera c: questa nuova categoria di investimento porta avanti l’ampia diversificazione

prevista dall’articolo 8 AP-OABCT. Con la revisione saranno ammessi anche ETF e fondi indicizzati negoziati in borsa. La categoria fondi negoziati in borsa è estesa alle azioni e alle obbligazioni che secondo la LICol possono essere distribuite a investitori non qualificati.

Lettera d: la possibilità d’investimento rimane immutata; sotto il profilo redazionale è sta-

to invece aggiunto il riferimento alla LICol.

o Nel patrimonio di un fondo d’investimento vengono riuniti gli importi versati da più investitori. Tali importi sono investiti in beni patrimoniali diversi, come ad esempio obbligazioni o azioni. Il gestore del fondo prende le decisioni concrete d’investimento nel rispetto delle direttive (strategia d’investimento). I titoli in forma cartacea garantiscono una maggiore protezione degli investitori (patrimonio speciale, regolamentazione). L’investimento presenta un’ampia diversificazione e una grande trasparenza (per i fondi negoziati in borsa cfr. l’art. 8 cpv. 1 lett. c e l’art. 9 cpv. 1 lett. c AP-OABCT). Sono considerati fondi d’investimento anche i fondi negoziati in borsa che non sono amministrati attivamente da un gestore di fondi, bensì che rispecchiano solo passivamente (ovvero senza scelta attiva dei valori di base) un indice. I fondi d’investimento misti investono in un portafoglio diversificato che comprende ad esempio prodotti del mercato monetario, obbligazioni, azioni o forme d’investimento alternative.

Lettera e: l’introduzione, nell’articolo 9 AP-OABCT, della previdenza individuale tramite

prodotti assicurativi permette di mantenere polizze esistenti o concluderne nuove.

o Le assicurazioni sulla vita classiche ad accumulo di capitale, le assicurazioni classiche di rendite vitalizie e le operazioni di capitalizzazione (rimborso rateale

con interessi di un capitale depositato in precedenza) sono sempre stati considerati investimenti molto sicuri. Con il termine «classiche» si intendono le assicurazioni non legate a fondi o quote. Con questi prodotti non sussiste alcun rischio di perdita. Inoltre, in caso di fallimento dell’assicuratore, tali depositi sono protetti al 100 per cento poiché devono essere coperti dal cosiddetto patrimonio vincolato. In caso di procedimento esecutivo contro la persona assicurata, le assicurazioni sulla vita classiche ad