Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
accumulo di capitale con clausola beneficiaria a favore del coniuge o dei figli sono inoltre protette dall’accesso dei creditori.
Lettera f: anche in questo caso l’avamprogetto introduce una nuova tipologia di investi-
mento ai fini della diversificazione.
o I prodotti strutturati di emittenti svizzeri in franchi svizzeri che sono quotati in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100% e sono dotate di una garanzia pignoratizia, costituiscono un rischio minimo della controparte. La protezione tramite pegno (sotto forma di titoli o moneta scritturale), la garanzia e la presa in custodia sono assicurate dalla SIX.
Lettera g: alla lettera f dell’articolo vigente sono menzionati i beni fondiari. L’avampro-
getto li menziona ora alla lettera g. Concretamente, se sono disponibili valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 9 OABCT, nell’ottica di un’ulteriore diversificazione possono essere acquistati anche beni fondiari sicuri e redditizi. Naturalmente, a tal riguardo occorre tener conto delle disposizioni dell’articolo 416 CC.
Lettera h: questa disposizione chiarisce che sono ammesse anche partecipazioni in so-
cietà che non hanno la forma giuridica della società anonima. Per gli interessati è quindi possibile per esempio partecipare a una Sagl a carattere familiare o a una cooperativa. Chiaramente anche in questo caso occorre tener conto delle disposizioni dell’articolo 416 CC.
Lettera i: l’avamprogetto prevede la nuova possibilità di investire in fondi immobiliari.
Lettera j: questa nuova categoria rappresenta un’alternativa ai depositi a termine. Gli
investimenti fiduciari (depositi fiduciari a termine e overnight) sono effettuati a nome della banca ma a spese e rischio dei clienti nel caso di banche all’estero. Il rischio dell’emittente è assunto dalla banca estera.
Lettera k: questa tipologia di fondi negoziati in borsa è limitata a investimenti in oro e
argento con custodia fisica dei metalli preziosi.
L’avamprogetto sopprime il capoverso 2 della versione vigente e disciplina nell’articolo 11 capoverso 3 AP-OABCT la questione degli investimenti che l’APMA deve autorizzare.
Il nuovo capoverso 2 definisce la quota del patrimonio totale che può essere investita. Il patrimonio totale è stabilito in sede di inventario del patrimonio e rappresenta quindi una chiara base sulla quale prendere le decisioni di investimento. Nell’inventario sono inclusi con il loro valore attuale anche i beni non liquidi, ad esempio gli immobili.
In linea con la prassi attuale, le quote rappresentano valori indicativi, soprattutto perché il patrimonio è in continuo mutamento (diminuzione a causa di consumo del patrimonio o aumento per via dei guadagni) e non può quindi essere preso come valore di riferimento costante.
Art. 10 Conversione in investimenti ammessi (vigente art. 8 OABCT)
La disposizione può essere ripresa senza modifiche.
Art. 11 Contratti di investimento e custodia di beni nonché di amministrazione patrimoniale (vigente art. 9 OABCT)
L’articolo 9 OABCT è in gran parte modificato. L’obiettivo principale della modifica è quello di distinguere bene tra gli atti amministrativi ordinari nel quadro dell’articolo 8 AP-OABCT e quelli nel quadro dell’articolo 9 AP-OABCT. Tale distinzione è operata partendo dal presup-