Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine

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Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

1.4 Osservazioni legislative preliminari

Nell’elaborazione del presente avamprogetto si è consapevolmente deciso di non modificare la struttura dell’OABCT. Si è cercato piuttosto di migliorare l’ordinanza vigente senza mettere fondamentalmente in questione il suo assetto globale; l’obiettivo della revisione è infatti quello di attenersi, per quanto possibile, alla struttura e al tenore dell’attuale ordinanza, in modo da garantire la continuità e la certezza del diritto. In tal modo s’intende evitare che, dopo relativamente poco tempo, nella prassi ci si debba familiarizzare con un’ordinanza del tutto nuova.

2 Commento alle singole disposizioni

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione (vigente art. 1 OABCT)

Per maggiore chiarezza occorre precisare esplicitamente che l’OABCT non contempla gli importi a libera disposizione (piccole somme in denaro). È invece opportuno non specificare espressamente che l’OABCT non si applica ai mandati precauzionali di cui agli articoli 360 segg. CC, in quanto è ovvio e si evince dall’articolo 1 AP-OABCT.

Art. 2 Definizioni (nuovo)

Nel quadro della revisione dell’ordinanza, è opportuno definire i termini ricorrenti (interessato, banca e mandatario), in modo da consolidare l’uniformità della terminologia e alleggerire le disposizioni successive. Ciò non comporta una modifica materiale dell’ordinanza.

La lettera b può limitarsi alla definizione di «banca», poiché da dicembre 2012 anche Postfinance è considerata una banca ai sensi della legge sulle banche4 (LBCR) e sottostà alla vigilanza della FINMA. Inoltre, grazie a un riferimento dinamico alla LBCR, si tiene conto di eventuali futuri adeguamenti di tale legge.

Art. 3 Principi relativi all’investimento dei beni (vigente art. 2 OABCT)

In seguito all’introduzione delle definizioni all’articolo 2, il capoverso 1 può essere semplificato.

Il capoverso 2 resta immutato.

Art. 4 Autorizzazione (nuovo)

Per maggiore chiarezza occorre precisare esplicitamente nell’ordinanza che in futuro l’autorizzazione richiesta da alcune disposizioni dell’OABCT non sostituisce il consenso dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ai sensi degli articoli 416 e 417 CC. Nel contempo nell’intero testo dell’ordinanza si fa uso dei termini «autorizzazione e «autorizzare», affinché sia chiaro che gli atti che necessitano di autorizzazione non sono equivalenti a quelli che necessitano del consenso dell’APMA. In tal modo s’intende eliminare la parziale confusione venutasi a creare nella prassi.

 In caso di mancanza del necessario consenso dell’APMA secondo gli articoli 416 e

417 CC, per l’interessato il negozio giuridico ha l’effetto previsto dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale (art. 418 CC). Concretamente, il negozio giuridico (con effetto vincolante per il partner

4 Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, RS 952.0.