Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine

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Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

Art. 8 Garanzia del sostentamento ordinario (vigente articolo 6 OABCT)

Nell’articolo 8 AP-OABCT la lista delle possibilità d’investimento ritenute conservative e generalmente sicure è ampliata ai fini di una maggiore diversificazione (art. 3 cpv. 2 AP-OABCT).

L’ordinanza rinuncia consapevolmente alla definizione del sostentamento ordinario, poiché questo va determinato caso per caso. In generale, quanto più è consistente il patrimonio dell’interessato e quanto meglio è garantito il suo sostentamento a lungo termine tenendo conto dell’aspettativa di vita, tanto più l’amministratore può scostarsi da investimenti ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT e collocare almeno una parte dei beni in titoli più rischiosi (e più redditizi).

Come già nella versione in vigore dell’ordinanza, l’elenco delle possibilità d’investimento dell’articolo 8 AP-OABCT è in linea di massima esaustivo. Nella nuova versione è tuttavia eliminata la parola «unicamente», in quanto, in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 AP-OABCT, sono ammesse eccezioni in casi particolari.

Commento alle singole possibilità d’investimento

Lettera a: le disposizioni contenute nelle lettere a e b dell’ordinanza vigente vengono ora

riassunte sotto la lettera a. Si rinuncia alla limitazione alle banche cantonali che beneficiano della garanzia illimitata dello Stato, in quanto tale limitazione potrebbe comportare una distorsione della concorrenza. È compito del mandatario prendere le misure adeguate per evitare un eventuale rischio di concentrazione, depositando per esempio somme in contanti elevate presso banche che dispongono della garanzia illimitata dello Stato o suddividendole su più banche in modo da usufruire più volte della protezione dei depositanti secondo gli articoli 37a segg. LBCR.

o Il termine depositi corrisponde a quello della legge sulle banche e indica segnatamente i conti che servono all’esecuzione del traffico dei pagamenti ed eventualmente anche al risparmio di denaro. Sono soggetti alla garanzia dei depositi fino a un importo massimo di 100 000 franchi per cliente in Svizzera (fatta eccezione per gli istituti finanziari con garanzia statale).

o Per depositi a termine (investimenti sul mercato monetario non cartolari) s’intendono investimenti diretti sul mercato monetario con un tasso d’interesse concordato. Hanno una durata definita e non possono essere denunciati prima. I depositi a termine sono soggetti alla garanzia dei depositi fino a un importo massimo di 100 000 franchi per cliente in Svizzera (fatta eccezione per gli istituti finanziari con garanzia statale).

o Le obbligazioni di cassa sono obbligazioni di debito in forma di titoli al portatore con tasso di interesse fisso e libertà nella scelta della durata dell’investimento. Tali obbligazioni non vengono negoziate in borsa e non sono quindi oggetto di fluttuazioni del corso. Generalmente sono soggette alla garanzia dei depositi fino a un importo massimo di 100 000 franchi per cliente in Svizzera (fatta eccezione per gli istituti finanziari con garanzia statale).

Lettera b: la nuova versione della lettera b contiene le possibilità di investimento elenca-

te alla vigente lettera c, con l’aggiunta della possibilità di investire in obbligazioni dei Cantoni e dei Comuni. Anche in questo caso viene garantito un livello di sicurezza sufficiente. L’elenco è stato inoltre integrato con la Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri. La nuova disposizione comprende pertanto le possibilità d’investimento seguenti:

o Le obbligazioni a tasso fisso sono titoli di debito a breve o lunga scadenza che garantiscono diritti di credito. Di norma è garantito il diritto al rimborso del capitale investito (valore nominale) e degli eventuali interessi (coupon). Il rimborso avviene alla fi-