Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine
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Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
contrattuale) rimane in sospeso fino a che la situazione non cambia (art. 19a cpv. 2 CC). In mancanza di autorizzazione ad opera del rappresentante legale, si applicano le disposizioni in materia di annullamento retroattivo e di responsabilità di cui all’articolo 19b capoversi 1 e 2 CC.
In mancanza di un’autorizzazione ai sensi dell’OABCT, si attua in linea di massima il
negozio giuridico, ma si pongono questioni di responsabilità in relazione all’obbligo di diligenza del mandatario. L’autorizzazione ai sensi dell’OABCT non tange le relazioni esterne con terzi, bensì quelle interne tra il mandatario e l’APMA, ragion per cui l’autorizzazione in questione è inerente al diritto in materia di vigilanza. L’essenziale è che il mandatario sia in grado di provare di aver ottenuto il consenso dell’APMA. Sarebbe inoltre ragionevole che la prova sia fornita in forma scritta. Il mandatario dovrebbe assicurarsi che, di regola, le autorizzazioni vengano ottenute preventivamente e non a posteriori. In ogni caso l’interessato deve essere informato riguardo al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione, di modo che possa richiedere la notifica della decisione formale con possibilità di impugnazione.
Qualora fosse necessario ottenere sia il consenso ai sensi degli articoli 416 seg. CC sia l’autorizzazione ai sensi dell’OABCT, è sufficiente che l’autorità competente abbia dato il consenso nell’ambito degli articoli 416 seg. CC. In questo caso, quindi, non è più necessario ottenere un’autorizzazione inerente al diritto in materia di vigilanza.
Art. 5 Denaro contante (vigente art. 3 OABCT)
La disposizione è adeguata dal punto di vista redazionale e semplificata. L’esperienza insegna che il mandatario non effettua pagamenti in contanti, soprattutto affinché sia possibile risalire a tutte le transazioni. Nel caso in cui vengano rinvenuti, i contanti devono essere inventariati e poi versati su un conto bancario. Se deve essere disponibile denaro contante per coprire i bisogni a breve termine dell’interessato, occorre versare i relativi anticipi.
Art. 6 Custodia di valori (vigente art. 4 OABCT)
Ai fini di una maggiore chiarezza, invece di menzionare l’obbligo della custodia in una banca, il capoverso 1 elenca esplicitamente le possibilità di custodia che si presentano nella prassi (custodia in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso). Qualora l’interessato disponga già di una cassetta di sicurezza, la custodia può avvenire direttamente in quest’ultima. In caso contrario, è necessario affittarne una. Il contratto di locazione deve essere concluso a nome dell’interessato.
Gli altri adeguamenti della disposizione sono di tipo puramente redazionale.
Art. 7 Considerazione della situazione personale dell’interessato (vigente art. 5 OABCT)
È adeguato soltanto il capoverso 3, con l’eliminazione dell’espressione giuridica imprecisa «momento inopportuno». È ovvio che il mandatario debba prevedere un piano di liquidità e ripartire i beni patrimoniali su investimenti a breve, medio e lungo termine. Tale ripartizione dei beni deve garantire che i mezzi necessari al sostentamento ordinario e alla copertura delle spese straordinarie prevedibili siano sempre disponibili. In tal senso, la portata della diligenza è prestabilita.