Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 11 pagine
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Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
ne della durata dell’obbligazione (termine di scadenza). Solitamente gli investimenti a tasso fisso possono essere negoziati per la loro intera durata sul mercato secondario. Sono ammessi solo investimenti in obbligazioni della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni svizzeri.
o Le obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e della Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri
sono titoli per il finanziamento di crediti garantiti da pegni immobiliari. I mutui sono concessi solo se garantiti da ipoteche di primo rango in franchi svizzeri su immobili in Svizzera.
Lettera c: la categoria di investimenti dei fondi negoziati in borsa (exchange traded funds [ETF]) non è prevista nella vigente versione dell’OABCT. Ai fini di un’ulteriore diversificazione, l’avamprogetto permette investimenti in simili strumenti in quanto si tratta di prodotti relativamente tradizionali.
o I fondi negoziati in borsa non sono amministrati attivamente da un gestore di fondi,
bensì passivamente (ovvero senza scelta attiva dei valori di base) e sono indicizzati. Gli investimenti ammessi in questi fondi si limitano a quelli di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b AP-OABCT.
o I fondi indicizzati rispecchiano invece nel modo più esatto possibile un indice di rife-
rimento (p. es. lo SMI). La disposizione secondo cui i prodotti possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati si basa sulle condizioni di cui all’articolo 5 della legge sugli investimenti collettivi (LICol)5.
Lettera d: anche questa categoria di investimenti non è prevista dall’OABCT vigente. L’avamprogetto la prevede al fine di garantire una maggiore diversificazione.
o Sono ammesse anche obbligazioni (v. anche la lettera b) di imprese di cui la Confe-
derazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale.
o Sono inoltre ammessi anche i depositi in conti di collaboratori delle imprese di cui so-
pra. Il conto del collaboratore serve soprattutto alla riduzione del traffico dei pagamenti (in particolare per quanto riguarda il versamento dello stipendio o delle rendite) tra collaboratori, beneficiari di rendite e datore di lavoro. L’impresa gestisce e amministra i conti dei suoi collaboratori. Solitamente è l’unica a essere responsabile di questi conti e di norma non vengono prese ulteriori misure di sicurezza. È questo il motivo per cui tale tipologia di investimento è riservata esclusivamente alle imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale.
Lettera e: la vigente lettera e può essere abrogata in quanto, nella patica, la tipologia di investimenti in questione è insignificante. Nella nuova versione la lettera e riprende il contenuto della lettera f vigente. Di tale categoria di investimenti continuano a far parte i contributi ordinari versati dal collaboratore e gli eventuali riscatti volontari da parte di persone professionalmente attive nella cassa pensioni del datore di lavoro.
Gli averi previdenziali già depositati presso istituti di previdenza o di libero passaggio (fondazioni bancarie o assicurazioni) non sono da considerare beni ai sensi dell’OABCT. Si trovano già all’interno del circuito previdenziale e quindi fuori dall’amministrazione da parte del mandatario. Anche nel caso in cui un avere di libero passaggio o (qualora permesso dal regolamento dell’istituto assicurativo) un capitale di previdenza nel regime sovraobbligatorio venga investito in titoli, sono ammesse solo le tipologie riportate alle lettere a-d del presente articolo.
5 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale, RS 951.31.