Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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solo nel caso di una persona scomparsa, persino i profili DNA (art. 42 par. 3 regolamento «SIS polizia»). Non appena sarà tecnicamente possibile e se sarà garantito un grado elevato di affidabilità dell’identificazione, sarà anche possibile confrontare al confine le fotografie alle immagini del volto per identificare una persona15 (cfr. cap. 2.2.3 regolamento «SIS polizia» e 2.2.4 regolamento «SIS frontiere»).

Diritti di accesso

I diritti di accesso delle agenzie dell’UE (utenti istituzionali) al SIS II sono ampliati. Europol (art. 35 regolamento «SIS frontiere»/art. 48 regolamento «SIS polizia»), Eurojust (art. 49 regolamento «SIS polizia»), Frontex (art. 50 regolamento «SIS polizia»/art. 46 regolamento «SIS frontiere»), comprese le squadre che assolvono compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione, possono accedere, ove necessario all’adempimento del loro mandato, al SIS II e ai suoi dati. Concretamente ciò significa che l’attuale accesso di Europol al SIS II per consultare le segnalazioni di persone scomparse e i divieti di entrata comprende ora anche la possibilità di scambiare informazioni supplementari conformemente al manuale SIRENE e di procedere a ulteriori consultazioni. Può ora accedere al sistema anche Frontex, se ciò è necessario per adempiere ai suoi compiti ed è previsto nel piano di un intervento specifico e se serve per eseguire controlli di sicurezza sui cittadini di Paesi terzi che chiedono la protezione internazionale.

Altre disposizioni

Anche per quanto riguarda le definizioni, i due regolamenti contengono disposizioni comuni (art. 3 di entrambi i regolamenti). Una corrispondenza (match) implica tre fasi: un utente avvia una ricerca (1), tale ricerca rivela una segnalazione inserita nel SIS da un altro Stato membro (2), i dati della segnalazione corrispondono effettivamente ai dati della ricerca (3). Quando un match soddisfa diverse condizioni supplementari, sia perché è stato confermato dall’utente sia perché supportato da elementi biometrici, e se richiede interventi supplementari, allora si può parlare di riscontro positivo (hit).

Gli articoli sulla responsabilità e le sanzioni (art. 72 e 73 regolamento «SIS polizia» e art. 58 e 59 regolamento «SIS frontiere») continuano a garantire che ogni abuso, ogni trattamento di dati memorizzati in SIS II e ogni scambio di informazioni supplementari contrari ai regolamenti UE siano puniti ai sensi della legislazione nazionale.

I due regolamenti prevedono modalità simili anche per quanto riguarda il monitoraggio corretto del SIS II e la garanzia del suo funzionamento (art. 60 regolamento «SIS frontiere» e art. 74 regolamento «SIS polizia»): a tale scopo l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA) è ora esplicitamente incaricata di fornire statistiche giornaliere, mensili e annuali sul modo in cui viene utilizzato il sistema. I regolamenti stabiliscono che eu-LISA crei e ospiti un archivio centrale. Il personale autorizzato degli Stati membri, della Commissione, di Europol, di Eurojust e di Frontex può accedervi per redigere le statistiche e le relazioni richieste.

Infine, anche l’entrata in vigore di entrambi i regolamenti è disciplinata in modo analogo (art. 66 regolamento «SIS frontiere» e art. 79 regolamento «SIS polizia»): è fissata per entrambi il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pure l’entrata in funzione del SIS secondo la decisione della Commissione europea e l’applicazione graduale dei regolamenti, che comporta per la Svizzera un’applicazione provvisoria paziale (cfr. cap. 2.2.6), sono disciplinate nei due regolamenti.

15 Prima di implementare questa funzionalità in SIS II, la Commissione sottoporrà per consultazione al Parlamento europeo un rapporto sulla disponibilità, l’impiego e l’affidabilità delle tecnologie necessarie.