Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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La vigente legislazione dell’Unione non prevede alcuna segnalazione preventiva di persone vulnerabili; pertanto, finora era possibile segnalare in SIS II persone vulnerabili soltanto quando erano scomparse. La modifica colma tale lacuna permettendo di segnalare la persona già quando sussiste il rischio che venga portata all’estero contro la sua volontà. La segnalazione deve essere effettuata dall’autorità preposta in base alla legislazione nazionale.
Grazie a queste modifiche, quando si configura un alto rischio di sottrazione imminente di un minore da parte di uno dei genitori, le guardie di frontiera e le autorità inquirenti ne saranno informate e potranno esaminare più attentamente le circostanze in cui il minore in questione sta viaggiando, sottoponendolo se necessario a custodia protettiva.
Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione (art. 33)
L’articolo 33 disciplina la procedura nei casi di riscontro positivo su segnalazioni di persone vulnerabili. I paragrafi 2 e 3 prescrivono di consultare subito le autorità responsabili in caso di persone da porre sotto protezione e di concordare senza indugio, mediante lo scambio di informazioni supplementari, le misure da adottare. Nel caso di minori, ogni decisione sulle misure da prendere o sull’eventuale trasferimento del minore in un luogo più sicuro va presa nell’interesse di quest’ultimo.
Segnalazione di persone e oggetti ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici (capo. IX)
Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni (art. 36)
L’articolo 36 introduce la nuova categoria di segnalazione del controllo di indagine. Finora la legislazione europea aveva previsto solamente il controllo discreto (in Svizzera si parla di sorveglianza discreta) e il controllo specifico. Questo nuovo strumento permette di interrogare la persona ricercata in base a un catalogo specifico di domande che l’autorità dello Stato segnalante ha inserito in SIS II (par. 2). In determinate condizioni (par. 3), il controllo d’indagine serve a contrastare il terrorismo e reati gravi e può essere adottato, in base al regolamento dell’Unione, sia a titolo preventivo che nel quadro di un procedimento penale o dell’esecuzione di una pena. Non costituisce invece una base legale per procedere a un fermo (provvisorio) di polizia o a un arresto. La segnalazione di un controllo di indagine presuppone una corrispondente base legale nazionale.
In pratica il controllo di indagine si distingue dal controllo specifico in quanto quest’ultimo comporta la perquisizione della persona, del mezzo di trasporto e degli oggetti trasportati. Il controllo d’indagine prevede invece solamente l’interrogatorio della persona, ma non la sua perquisizione o quella degli oggetti che ha con sé e non corrisponde, come già accennato, a un arresto, ma può comunque fornire informazioni sufficienti per decidere di prendere ulteriori provvedimenti. Sotto il profilo operativo, è probabile che il valore aggiunto del controllo di indagine sia esiguo rispetto a quello della sorveglianza discreta e del controllo specifico. Va aggiunto che gli Stati membri sono liberi di inserire nella legislazione nazionale il controllo di indagine.
Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione (art. 37)
L’articolo 37 stabilisce come procedere in caso di riscontro positivo su una segnalazione nel quadro di un controllo discreto, un controllo d’indagine o un controllo specifico. In caso di riscontro positivo, le autorità dello Stato segnalante raccolgono e trasmettono determinate informazioni (p. es. il fatto che la persona cercata è stata localizzata, il luogo, l’ora, la data, l’itinerario, la destinazione, le persone in sua compagnia). L’articolo 37 paragrafo 6 prevede una sequenza precisa: se la legislazione nazionale non contempla il controllo specifico, quest’ultimo è convertito in controllo di indagine; se neanche questo controllo è previsto dallo Stato membro preposto all’esecuzione, esso viene convertito in controllo discreto.
Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (capo X)
Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni (art. 38)