Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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Compatibilità delle segnalazioni (art. 23)
L’articolo 23 è nuovo. Il paragrafo 1 prevede che, prima di inserire una segnalazione, lo Stato membro verifichi se la persona o l’oggetto non sia già presente nel SIS II ed effettui una verifica anche con i dati dattiloscopici se disponibili.
In base al paragrafo 2, lo Stato membro può fare per ogni persona o oggetto in linea di massima una sola segnalazione nel SIS. Se necessario e se compatibili tra loro, possono essere inserite ulteriori segnalazioni sulla stessa persona o sullo stesso oggetto da altri Stati membri.
Segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione (capo VI)
Obiettivi e condizioni per l’inserimento delle segnalazioni (art. 26)
L’articolo 26 disciplina la segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna.
Secondo il paragrafo 4, uno Stato membro può rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione se le indagini e le operazioni di polizia sono ancora in corso. In tal caso i funzionari sul posto non possono visualizzare la segnalazione per un determinato lasso di tempo mentre per gli uffici SIRENE essa resta sempre visibile. L’oscuramento momentaneo della segnalazione intende impedire che un’azione di polizia pianificata per arrestare un ricercato sia compromessa da un funzionario di polizia non coinvolto che magari, in seguito a un riscontro positivo in SIS, trattiene il sospettato rendendo così noto il fatto che la persona è segnalata nel SIS e che la polizia la sta cercando. Tale funzionalità è attivata per un periodo non superiore a 48 ore e può essere prolungata di ulteriori periodi di 48 ore. L’oscuramento di una segnalazione può essere attivato solamente se non è disponibile alcun’altra possibilità e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante. Inoltre, tutti gli Stati coinvolti nell’operazione in questione vanno informati attraverso i rispettivi uffici SIRENE.
Il nuovo articolo 26 paragrafo 5 prevede inoltre che la segnalazione di una persona ricercata per l’arresto possa essere collegata a una segnalazione di ricerca di oggetti a condizione che vi sia un collegamento univoco tra la persona e l’oggetto (veicoli, natanti, aeromobili, armi, ecc.).
Segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viag-
giare (capo VII)
Obiettivi e condizioni per l’inserimento delle segnalazioni (art. 32)
L’articolo 32 disciplina la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili. Questa categoria di segnalazioni è ora definita più dettagliatamente e consente di effettuare segnalazioni preventive in SIS in caso di minori, giovani e adulti che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce per l’ordine o la sicurezza pubblici, non devono lasciare il Paese. In sintesi questa novità vale per le seguenti categorie di persone:
– minori che possono essere sottratti da un genitore, un familiare o un tutore;
– minori per i quali sussiste un concreto ed evidente rischio che siano fatti uscire dalla giurisdi-
zione di uno Stato membro o che lascino detto Stato e
– diventino vittime della tratta di esseri umani, di matrimoni forzati, di mutilazioni genitali (nel caso di bambine) o di altre forme di violenza di genere,
– diventino vittima di reati terroristici o vengano coinvolti in tali reati,
– siano coinvolti o reclutati in gruppi armati o costretti a partecipare attivamente alle ostilità;
– adulti per i quali sussiste un concreto ed evidente rischio che siano fatti uscire dalla giurisprudenza di uno Stato membro o che lascino detto Stato e diventino vittime della tratta di esseri umani o di volenza di genere.