Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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2.2.3 Contenuto del regolamento «SIS polizia»

I seguenti commenti si riferiscono al regolamento UE sulla cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale (regolamento «SIS polizia»). Il regolamento «SIS polizia» modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché la decisione 2010/261/UE della Commissione. Di seguito sono descritte le disposizioni del regolamento il cui contenuto comporta novità rilevanti per la Svizzera16.

Categorie di dati e indicatori di validità (capo V)

Categorie di dati (art. 20)

Il presente pacchetto di riforme amplia le categorie di dati che possono essere elaborati nel SIS II. Oltre ai dati già disponibili in base al diritto vigente, come per esempio nome, cognome e data di nascita, le segnalazioni in SIS II contenenti informazioni sulle persone possono ora contenere anche i seguenti dati:

– l’indicazione che la persona è coinvolta in una delle attività di cui agli articoli 3-14 della direttiva

(EU) 2017/54117 sulla lotta contro il terrorismo;

– l’informazione che la persona è a rischio suicidio;

– l’informazione che la persona pone una minaccia per la salute pubblica;

– l’informazione che il numero di registrazione della persona è in un registro nazionale;

– il tipo, il paese di rilascio, il numero, la data di emissione dei documenti di identificazione della

persona;

– copia a colore dei documenti di identificazione della persona;

– impronte palmari e immagini del volto;

– profili DNA in caso di persone scomparse (solamente se non è disponibile alcun dato demo-

scopico adatto per l’identificazione, come impronte digitali o palmari);

– categorizzazione del tipo di caso relativo a una persona scomparsa (solamente segnalazioni

secondo l’art. 32).

Questa suddivisione più specifica è indispensabile affinché gli utenti finali di SIS II possano prendere decisioni più circostanziate e adottare le misure necessarie.

Requisiti per l’inserimento di una segnalazione (art. 22)

L’articolo 22 paragrafo 1 fissa l’insieme minimo di dati (costituiscono un’eccezione le situazioni descritte all’art. 40 [Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione]) necessario per l’inserimento di una segnalazione. Nel caso di persone è costituito dal cognome, dalla data di nascita,

dalla ragione della segnalazione e dalle misure da prendere in caso di riscontro positivo. Queste disposizioni sono già presenti nella vigente legislazione Schengen. Adesso i dati disponibili su particolari caratteristiche fisiche inalterabili e obiettive si possono inserire solamente se strettamente necessari per identificare la persona. In questo modo si facilita il lavoro dell’autorità segnalante.

16 I capi del regolamento «SIS polizia» che non hanno alcuna rilevanza a tale riguardo sono i seguenti: capo I (Disposizioni generali), capo II (Competenze degli Stati membri), capo III (Competenze dell’agenzia), capo IV (Informazione del pubblico), capo VIII (Segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario).

17 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/457/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88, 31.03.2017, pag. 6.