Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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menti), sono disciplinati allo stesso modo in entrambi i regolamenti. Per esempio ogni Stato membro deve garantire la disponibilità ininterrotta dei dati nel SIS per gli utenti finali (art. 6 di entrambi i regolamenti). Inoltre deve formare il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS non solo in merito alla sicurezza e alla protezione dei dati, ma anche in relazione ai reati e ai diritti fondamentali (art. 14 di entrambi i regolamenti). Gli Stati membri devono disporre di un programma nazionale di formazione sul SIS che comprenda una formazione per gli utenti finali e per il personale degli uffici SIRENE. Almeno una volta l’anno sono organizzati corsi comuni di formazione a livello dell’Unione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE.
Protezione e sicurezza dei dati
Per quanto riguarda la protezione e la sicurezza dei dati, entrambi i regolamenti contengono disposizioni di identico tenore (tra cui art. 10, 12, 16, 21 di entrambi i regolamenti) già presenti nelle vigenti basi legali. Tuttavia l’articolo 10 paragrafo 1 lettere m e n (di entrambi i regolamenti) stabilisce ora che, in caso di interruzioni, i sistemi impiegati siano ripristinati dagli Stati membri e che i dati personali conservati nel SIS non vengano falsati da errori di funzionamento del sistema. Anche il requisito posto agli Stati membri di verificare la proporzionalità prima di inserire una segnalazione è ampliato: adesso infatti occorre verificare l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso non solo al momento di inserire la segnalazione ma anche quando si decide di prolungarne il periodo di validità (art. 21 par. 1 di entrambi i regolamenti).
Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei dati (art. 51-57 regolamento «SIS frontiere» e art. 66- 71 regolamento «SIS polizia»), i regolamenti contengono disposizioni dello stesso tenore riguardanti la legislazione applicabile, il diritto di accesso, la rettifica di dati inesatti e la cancellazione di dati archiviati illecitamente, i mezzi d’impugnazione e il controllo della parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS). I regolamenti specificano più in dettaglio quando uno Stato membro è autorizzato a non informare una persona in merito ai dati personali nel SIS che la riguardano: ossia per non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, oppure per non compromettere la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali o ancora per proteggere la sicurezza pubblica e quella nazionale oppure i diritti e le libertà altrui. Lo Stato membro deve anche fornire i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all’interessato e mettere questi dati a disposizione dell’autorità di controllo. Inoltre gli Stati membri presentano relazioni annuali al comitato europeo per la protezione dei dati sul numero e il tipo di richieste di accesso, di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazione.
Obbligo di segnalazione in caso di reati di terrorismo
In virtù dell’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento «SIS polizia» e del regolamento «SIS frontiere», gli Stati membri sono tenuti a segnalare in SIS le persone che commettono reati di terrorismo. Eventuali deroghe a quest’obbligo sono previste solamente se la segnalazione potrebbe compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.
Verifica dell’identità
Anche determinati aspetti della verifica dell’identità di una persona mediante fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici14 (art. 32 e 33 regolamento «SIS frontiere» e art. 42 e 43 regolamento «SIS polizia») hanno lo stesso tenore in entrambi i regolamenti. La possibilità di effettuare una consultazione con le impronte digitali per identificare una persona è già prevista dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio. I nuovi regolamenti impongono di procedere a questo tipo di consultazione per confermare l’identità di una persona rintracciata nel SIS II grazie ai dati alfanumerici (art. 33 par. 1 del regolamento «SIS frontiere» e art. 43 par. 1 regolamento «SIS polizia»). Adesso è possibile utilizzare, oltre alle fotografie e alle impronte digitali, anche le immagini del volto e le impronte palmari per identificare una persona e,
14 Impronte digitali e palmari.