Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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L’articolo 38 contiene ora una lista ampliata di oggetti che possono essere segnalati, tra cui documenti ufficiali in bianco e documenti di identità falsi, veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione (ossia veicoli elettrici ma anche a benzina o diesel ecc.), motori per natanti e motori per aeromobili, banconote false, prodotti informatici e tecnici, componenti identificabili di veicoli a motore e di macchinari industriali nonché oggetti identificabili di elevato valore. In merito a quest’ultima categoria, un atto di esecuzione dell’Unione definirà con più precisione di quali oggetti si tratta. L’articolo non contiene più segnalazioni di mezzi di pagamento (p. es. carte di credito) in quanto le segnalazioni corrispondenti sono risultate poco efficaci e non hanno praticamente mai condotto a un riscontro positivo.
Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale (capo XI)
Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale
(art. 40)
Gli Stati membri possono inserire nel SIS segnalazioni su ignoti ricercati contenenti solamente dati dattiloscopici (impronte digitali e palmari). Queste segnalazioni possono essere inserite nel SIS per esempio se sul luogo di un grave reato (p. es. attentato terroristico, rapina) sono rinvenute delle tracce e vi sia il fondato motivo di credere che le impronte appartengano a uno degli autori del reato. In questo modo è possibile stabilire se una persona, sottoposta a un controllo al confine o da parte della polizia, sia collegata a un reato non ancora chiarito confrontando le sue impronte digitali o palmari con quelle nel SIS. Si può procedere a una segnalazione di impronta digitale soltanto se è molto probabile che la traccia rinvenuta sul luogo del reato sia quella di un autore del delitto. Un’altra condizione è che l’identità della persona non può essere stabilita sulla base di altre pertinenti banche dati nazionali, europee o internazionali.
Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione (art. 41)
L’articolo 41 disciplina il controllo del riscontro positivo con i dati inseriti a norma dell’articolo 40 (incl. la verifica dei dati dattiloscopici da parte di un esperto) conformemente al diritto nazionale. Tramite lo scambio di informazioni supplementari, gli Stati membri trasmettono informazioni
sull’identità e il luogo di soggiorno della persona al fine di agevolare l’indagine tempestiva sul caso.
Norme specifiche per i dati biometrici (capo XII)
Norme specifiche per l’inserimento di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA (art. 42)
Come già accennato nel capitolo 2.2, è possibile effettuare anche consultazioni sulla base di profili DNA in relazione a persone scomparse (art. 42 par. 3 e art. 43). In base all’articolo 42 paragrafo 3, il profilo DNA può essere aggiunto a una segnalazione solamente se si tratta di una segnalazione di una persona scomparsa che va posta sotto protezione per tutelarla o per prevenire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica (secondo l’art. 32 par. 1 lett. a) e inoltre solamente se non è disponibile alcuna fotografia, immagine del volto o dato dattiloscopico oppure se tali elementi non permettono di identificarla.
Diritto di accesso e riesame delle segnalazioni (capo XIII)
Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS (art. 44)
L’articolo 44 concede l’accesso ai dati del SIS II alle autorità nazionali preposte all’esame delle condizioni e all’adozione di decisioni relative all’ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati membri, compresi i permessi di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata, nonché al loro rimpatrio. Questa integrazione permette di consultare il SIS II anche in merito a migranti irregolari presenti nello spazio Schengen che quindi sono trattati come cittadini di Paesi terzi che sono stati controllati alle frontiere esterne dello spazio Schengen.
Servizi competenti per l’immatricolazione dei veicoli (art. 45)