Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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leggi federali sono illustrate nel presente capitolo. Molti adeguamenti riguardano invece solo ordinanze,, in particolare l’ordinanza N-SIS30 e non saranno illustrate nel presente capitolo.

Ampliamento delle categorie dei dati (art. 20)

Il presente pacchetto di riforme amplia le categorie di dati che possono essere elaborate nel SIS II. In futuro i cosiddetti avvertimenti riportati nella segnalazione sulla persona indicheranno anche lo stato di salute di quest’ultima e se è a rischio suicidio e se è pericolosa (cfr. cap. 2.2.3). Questo comporta un adeguamento dell’articolo 16 della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)31. L’articolo disciplina il trattamento dei dati nella parte nazionale del sistema di ricerca (il cosiddetto N-SIS) e al capoverso 3 riporta i dati contenuti in tale sistema. Affinché le nuove categorie di dati previste dall’articolo 20 del regolamento «SIS polizia» possano essere elaborate nel N-SIS, è necessaria una modifica. Secondo l’attuale formulazione dell’articolo 16 capoverso 3 LSIP, possono essere elaborati nel N-SIS solamente dati segnaletici, ma non altre caratteristiche.

Segnalazione di persone vulnerabili (art. 32)

La segnalazione di persone vulnerabili (cfr. cap. 2.2.3) presuppone una corrispondente decisione dell’autorità preposta secondo la legislazione nazionale. Se si tratta di trattenere o prendere in custodia una persona per applicare una misura di protezione dei minori o degli adulti, esistono già, a livello federale, le pertinenti basi legali (art. 307 segg. e art. 388 segg. CC32). Lo stesso vale per il ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg. CC). Il trattamento di dati contenuti in segnalazioni di questo tipo è già previsto dall’articolo 16 capoverso 2 lettera d LSIP. Per il resto compete ai Cantoni disciplinare la segnalazione di persone vulnerabili (prevenzione generale dei pericoli), pertanto sono tenuti eventualmente ad adeguare di conseguenza le basi legali.

Va aggiunto che le disposizioni per segnalare una persona vulnerabile sono di competenza dei Cantoni (prevenzione generale), i quali sono tenuti ad adeguare eventualmente le pertinenti basi legali.

Controllo di indagine (art. 36)

La segnalazione di una persona ai fini del controllo di indagine è di regola effettuata nel quadro di un procedimento penale in corso. In questo caso la misura è disciplinata dalle pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale (cfr. in particolare gli art. 215 e 217 e segg. CPP33). A tale riguardo non è necessario adeguare la legislazione nazionale. Per contro, la possibilità di elaborare controlli di indagine nel N-SIS va menzionata nell’articolo 16 capoverso 2 LSIP.

Per la segnalazione di un controllo di indagine al fine di prevenire minacce, ossia al di fuori di un procedimento penale, non esiste una base legale in senso formale né a livello federale né a livello cantonale e questo a differenza della sorveglianza discreta o del controllo mirato che possono essere disposti dal Servizio delle attività informative della Confederazione in base all’articolo 16 della legge federale sulle attività informative (LAIn)34. Anche diversi Cantoni hanno ripreso queste misure nelle loro leggi sulla polizia.

La legislazione europea non impone alla Svizzera di introdurre nel proprio diritto il controllo di indagine (cfr. cap. 2.2.3). Attualmente il Consiglio federale rinuncia a trasporre questa misura poiché prima intende raccogliere esperienze sul ricorso alla sorveglianza discreta e al controllo mirato allo scopo di prevenire minacce.

30 RS 362.0

31 RS 361

32 RS 210

33 RS 311

34 RS 121