Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
il regolamento «SIS frontiere» prevede una procedura di consultazione analoga per le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. L’avamprogetto propone che il Consiglio federale precisi in quale caso si debba procedere a una consultazione sulla base dei due regolamenti (art. 68b cpv. 3 AP-LStrI).
Conferma dell’avvenuta partenza
L’avamprogetto propone che le autorità di controllo alle frontiere rilascino sempre una conferma dell’avvenuta partenza della persona segnalata per il rimpatrio e la trasmettano all’ufficio SIRENE di fedpol (art. 68c cpv. 1 AP-LStrI) nel caso in cui un altro Stato membro abbia inserito nel SIS una segnalazione di rimpatrio. La conferma può essere inviata in linea, per scritto o in modo automatico. L’ufficio SIRENE la inoltra allo Stato membro segnalante o inoltra l’informazione trasmessagli da altri Stati Schengen alle autorità svizzere che hanno inserito la segnalazione di rimpatrio, affinché la cancellino (art. 68c cpv. 2 AP-LStrI). Le autorità di controllo alle frontiere sono tenute a informare le autorità svizzere competenti in caso di partenza di un cittadino straniero segnalato nel SIS dalla Svizzera (art. 68c cpv. 3 AP-LStrI).
Cancellazione delle segnalazioni di rimpatrio
La cancellazione delle segnalazioni di rimpatrio effettuate dalle autorità svizzere compete a queste ultime, in particolare dopo la conferma dell’avvenuta partenza (art. 68d cpv. 1 lett. b AP-LStrI) o quando le decisioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 o 2 AP-LStrI sono revocate o annullate. Anche quando un cittadino di un Paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro si deve procedere alla cancellazione delle segnalazioni (art. 68d cpv. 1 e 2 AP-LStrI). L’articolo 68d capoverso 3 prevede inoltre che la cancellazione di una segnalazione di rimpatrio nel SIS dopo la partenza dello straniero implichi l’attivazione nel SIS di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
Comunicazione dei dati del SIS II
Per motivi di trasparenza, il nuovo articolo 68e AP-LStrI riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento sul trasferimento di dati del SIS a Paesi terzi, ossia gli Stati non vincolati da uno degli accordi di associazione a Schengen e Dublino. Sono previste deroghe al divieto di comunicare i dati per quanto riguarda quelli registrati nel quadro delle disposizioni sull’utilizzo del SIS per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Non può essere comunicato alcun dato contenuto nel SIS riguardante una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (SIS ai fini del controllo alle frontiere).
Rinvio nella LAsi alle disposizioni pertinenti della LStrI
Anche le decisioni di allontanamento prese in seguito a una procedura di asilo vanno inserite nel SIS II (art. 45a cpv. 1 AP-LAsi). Determinate disposizioni della LStrI previste dal presente avamprogetto vanno riprese anche nella LAsi. L’avamprogetto introduce un nuovo articolo (art. 45a cpv. 2 AP-LAsi) che rimanda alle corrispondenti disposizioni nella LStrI.
Trattamento dei dati nel SIMIC
L’articolo 3 LSISA va modificato affinché garantisca che le autorità competenti nel settore della migrazione possano trattare i dati personali relativi alle misure di respingimento in conformità con i nuovi regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». La modifica riguarda il settore dell’asilo (art. 3 cpv. 3 lett. j LSISA) e quello degli stranieri (art. 3 cpv. 2 lett. h LSISA). Quest’ultima disposizione, già prevista nel diritto vigente, è leggermente modificata.
Inoltre, è necessario prevedere l’inserimento e il trattamento nel SIMIC di tutte le informazioni da trasmettere al SIS sulla base dei due regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». In questo caso