Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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Obbligo di fornire dati biometrici (immagine del volto, impronte digitali)

Per quanto riguarda la registrazione dei dati biometrici in caso di segnalazione nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno, questi dati possono essere già memorizzati nel SIMIC in base all’articolo 3 capoverso 2 lettera h LSISA. La nuova base legale permette alla SEM di registrare la fotografia o le impronte digitali della persona e di trasmetterle al SIS via il SIMIC. Questa possibilità è già prevista dal nuovo articolo 7a capoverso 1 lettere a ed e LSISA36.

Il nuovo articolo 68a capoversi 3 e 4 AP-LStrI impone di rilevare e consegnare i dati biometrici. Lo scopo della disposizione è di garantire la trasmissione al SIS di tutti i dati pertinenti, compresi quelli biometrici, in conformità con gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito dell’ASS.

Infine, va ottimizzata la normativa prevista per i dati del sistema AFIS (art. 354 CP) concedendo un accesso ai dati alla SEM e delegando al Consiglio federale la competenza di disciplinare la comunicazione e la trasmissione automatica dei dati segnaletici a terzi o a banche dati.

2.4.3 Regolamento «SIS rimpatri»

Diversi elementi del regolamento «SIS rimpatri» sono direttamente applicabili. Ciononostante occorre inserire nella LStrI e nella LAsi determinate disposizioni soprattutto per motivi di trasparenza.

Inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio

L’avamprogetto prevede un nuovo articolo per garantire che le autorità competenti inseriscano i dati pertinenti in vista della consegna al SIS (art. 68a cpv. 1 AP-LStrI). Questo articolo permette anche di definire chiaramente quali decisioni svizzere di rimpatrio saranno oggetto di una segnalazione nel SIS (cfr. n. 2.3.1) e di menzionare i divieti di entrata già oggi segnalati (art. 68a cpv. 2 AP-LStrI).

L’articolo 68a capoversi 3 e 4 AP-LStrI prevede un obbligo di rilevamento e trasmissione dei dati biometrici. Inoltre, come già accennato al capitolo 2.4.2, una nuova disposizione (art. 68a cpv. 2 AP-LStrI) prevede in particolare che la SEM possa trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nelle banche dati AFIS e SIMIC. Una disposizione identica è prevista anche per le decisioni di fedpol che sono da segnalare in SIS (art. 68a cpv. 5). Infine, l’articolo 68a capoverso 6 AP-LStrI delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura di trasmissione dei dati sulle decisioni di rimpatrio. In questo modo, le decisioni di rimpatrio prese dalle autorità competenti nel settore della migrazione saranno trasmesse al SIS II dalle autorità coinvolte attraverso il SIMIC (cfr. n. 2.3.2). Per quanto riguarda le decisioni prese da fedpol, le segnalazioni di rimpatrio saranno inserite nel SIS attraverso RIPOL.

Scambio di informazioni e procedure di consultazioni

L’ufficio SIRENE di fedpol resta l’autorità nazionale designata per lo scambio di dati tra gli Stati membri (art. 68b cpv. 1 AP-LStrI).

Se le autorità svizzere di controllo alle frontiere costatano che uno straniero si trova in Svizzera e non ha adempiuto l’obbligo di rimpatrio disposto nei suoi confronti da un altro Stato membro, l’ufficio SIRENE di fedpol va immediatamente avvertito affinché lo Stato che ha effettuato la segnalazione sia informato e possa pronunciarsi sulle misure da prendere (art. 68b cpv. 2 AP-LStrI). Le misure da prendere secondo lo Stato che ha effettuato la segnalazione vanno comunicate alle competenti autorità svizzere per l’esecuzione del rimpatrio (i Cantoni) e in particolare al Cantone in cui si trova tale persona.

Le diverse procedure di consultazione previste agli articoli 9-12 del regolamento «SIS rimpatri»

non sono menzionate nella legge in quanto sono già descritte in modo chiaro ed esaustivo. Anche

36 Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi d’informazione) FF 2018 1381.