Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»

Riferimento: COO.2180.109.7.292347 / 232.1/2018/00001

che l’autorità abbia rilasciato al richiedente informazioni che non erano assolutamente necessarie.

2.6 Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Disposizione transitoria

La presente ordinanza è applicabile alle domande pendenti all’entrata in vigore della stessa.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

3.1.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’ordinanza proposta non ha ripercussioni per la Confederazione.

3.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’ordinanza non comporta compiti supplementari per i Cantoni. Il rilascio di informazioni sul sussistere di una misura di protezione degli adulti e sui suoi effetti è infatti un compito già attualmente assunto dalle APMA cantonali. L’ordinanza intende soltanto garantire che in futuro queste informazioni siano rilasciate dalle competenti autorità cantonali in modo semplice e uniforme in tutta la Svizzera nonché rispettando i termini prescritti. L’ordinanza proposta non avrà dunque prevedibilmente ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale.

3.2 Ripercussioni per l’economia

Le prescrizioni uniformi sul rilascio di informazioni sul sussistere di misure di protezione degli adulti o di mandati precauzionali validi e sui loro effetti faciliterà alle imprese l’ottenimento, in caso di dubbi, delle necessarie informazioni sull’esercizio dei diritti civili di una possibile parte contrattuale. Il rilascio di informazioni semplice, rapido e uniforme soddisfa l’esigenza dell’economia di maggiore sicurezza nei negozi giuridici.

4 Base legale

La nuova ordinanza si fonda sull’articolo 451 capoverso 2 del Codice civile riveduto14, che delega al Consiglio federale la competenza di emanare il diritto esecutivo.

14 FF 2016 7931