Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»

Riferimento: COO.2180.109.7.292347 / 232.1/2018/00001

fatto che non sussiste una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale efficace che comporta una limitazione dell’esercizio dei diritti civili. Il richiedente non ha il diritto di essere informato, ad esempio, in merito a una misura di protezione degli adulti che non si ripercuote sull’esercizio dei diritti civili o che non è ancora esecutiva. La formulazione della risposta dell’autorità non deve quindi fornire indizi su eventuali misure o procedimenti in corso.

Art. 7 Informazione sulla propria persona

L’autorità rilascia un’informazione a chi presenta una domanda conformemente all’articolo 4 soltanto se non sussiste alcuna misura di protezione degli adulti o mandato precauzionale efficace (cpv. 1).

Questa formulazione comprende tre casi diversi:

1. non sussiste effettivamente alcuna misura di protezione degli adulti o mandato precauzionale efficace;

2. sussiste una e/o l’altra, ma:

a. la misura e/o il mandato precauzionale non sono esecutivi;

b. l’APMA richiesta non ne è a conoscenza poiché la relativa competenza non le è ancora stata trasmessa, ad esempio dopo un cambio di domicilio del richiedente.

Negli altri casi, ossia allorquando sussiste una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale eseguibili, l’APMA rinvia il richiedente al suo curatore o al mandatario precauzionale (cpv. 2). La possibilità di presentare una domanda di informazioni sulla propria persona non deve consentire a una persona interdetta di aggirare o escludere il suo curatore o mandatario precauzionale. Spetta al rappresentante legale o al mandatario precauzionale verificare un negozio giuridico previsto e dare il proprio consenso precedentemente o a posteriori (art. 19a CC). Se non concorda con la decisione del suo curatore o mandatario precauzionale, l’interessato può contestarla davanti all’autorità di protezione degli adulti (art. 419 CC).

Art. 8 Informazione su terzi

Questa disposizione disciplina il rilascio concreto di informazioni in seguito a una domanda ai sensi dell’articolo 5. Conformemente al capoverso 1, l’APMA rilascia informazioni su terzi se non le sono note misure di protezione degli adulti o mandati precauzionali che si oppongono al negozio giuridico concreto.

Il capoverso 1 distingue dunque i quattro casi seguenti:

1. effettivamente non sussiste alcuna misura di protezione degli adulti o mandato precauzionale efficace;

2. sussiste una e/o l’altra, ma:

a. la misura e/o il mandato precauzionale non sono esecutivi;

b. l’APMA richiesta non ne è a conoscenza poiché la relativa competenza non le è ancora stata trasmessa, ad esempio dopo un cambio di domicilio della persona terza;

3. sussiste una tale misura e/o mandato precauzionale che pur essendo esecutivi e noti all’APMA non si oppongono manifestamente al negozio giuridico menzionato nella domanda.