Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»

Riferimento: COO.2180.109.7.292347 / 232.1/2018/00001

nascita della persona in questione, se nota, è utile pur non essendo indispensabile. Se il richiedente è un collaboratore di una persona giuridica o di una società di persone la domanda deve comprendere, tra i dati personali, anche indicazioni su di essa.

Il richiedente deve inoltre rendere verosimile il suo interesse all’informazione (cpv. 2). Questa esigenza è considerata soddisfatta in particolare se il negozio in questione non riguarda soltanto piccole incombenze della vita quotidiana ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 CC.

Il richiedente descrive in breve il negozio giuridico in questione (cpv. 4) per permettere alla competente autorità di valutare se un’eventuale limitazione dell’esercizio dei diritti civili della persona in questione, conseguente a una misura di protezione degli adulti o a un mandato precauzionale, ha effetti sul negozio giuridico concreto menzionato nella domanda. Ciò è possibile soltanto se la domanda contiene tutte le indicazioni necessarie. È sufficiente che il richiedente renda verosimile il suo interesse all’informazione, non deve dimostrarlo. Dato che si tratta unicamente di rendere verosimile l’interesse, di norma il richiedente non deve allegare alla sua domanda alcun documento relativo al negozio giuridico in questione. Se tuttavia ha dei dubbi sull’effettiva intenzione del richiedente di concludere un negozio giuridico con la persona in questione o sul fatto che il negozio sia già stato concluso oppure se necessita indicazioni più dettagliate per valutare se un’eventuale misura di protezione degli adulti o un eventuale mandato precauzionale efficace si possa effettivamente ripercuotere sul negozio giuridico previsto, l’autorità può procurarsi le pertinenti informazioni e richiedere documenti. Ciò non dovrebbe però avvenire abitualmente ma soltanto se nel singolo caso è veramente necessario per trattare la domanda.

2.3 Sezione 3: Informazione

Art. 6 Principio

Secondo l’articolo 451 capoverso 1 CC, l'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione. Essa deve fornire unicamente le informazioni necessarie per garantire la sicurezza di un negozio giuridico. A tal scopo, l’articolo 6 descrive i principi in ossequio ai quali l’autorità di protezione degli adulti può rilasciare, su domanda, l’informazione concernente una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale efficace soltanto se la relativa decisione è esecutiva e se la misura o il mandato comporta una limitazione dell’esercizio dei diritti civili riguardo alla conclusione del negozio giuridico menzionato nella domanda. La decisione è esecutiva innanzitutto se è passata in giudicato e in secondo luogo se l’autorità ha tolto al ricorso della persona in questione l’effetto sospensivo. È d’uopo supporre che l’autorità si pronuncerà in tal senso soltanto se ritiene che, nell’interesse della persona in questione o di terzi, l’adozione della misura o la costituzione di un mandato precauzionale non tolleri alcuna dilazione e che la sua decisione sia confermata dall’autorità di ricorso. Può pure essere esecutiva una misura di protezione degli adulti disposta a titolo preventivo. Già il vecchio diritto tutorio prevedeva la pubblicazione della decisione di sospendere provvisoriamente l’esercizio dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 e 3 vCC). Come già in quello dell’effetto sospensivo, anche in questo caso occorre supporre che una tale misura sia disposta a titolo preventivo unicamente se è necessaria nell’interesse della persona in questione o di terzi. Sarebbe scorretto rifiutare al richiedente l’informazione richiesta, lasciandolo all’oscuro di una limitazione dell’esercizio dei diritti civili disposta a titolo preventivo nei confronti del suo partner contrattuale.

L’informazione è dunque rilasciata in merito alla situazione al momento del trattamento della domanda.

Se le condizioni di cui all’articolo 6 non sono soddisfatte, in considerazione della protezione della personalità della persona in questione l’autorità può informare il richiedente soltanto del