Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 10 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
Riferimento: COO.2180.109.7.292347 / 232.1/2018/00001
Può risultare problematico il caso di cui al numero 2 lettera b se, in seguito a un cambio di domicilio dell’interessato, l’autorità competente per il nuovo domicilio non sia ancora a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace. Se ha dei dubbi in proposito, ad esempio poiché le è già stata annunciata la trasmissione della competenza, l’APMA a cui è stata presentata la domanda di informazioni può chiedere all’autorità competente per il domicilio precedente. Può essere utile anche la data del cambio di domicilio.
Se sussiste una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale efficace che comporta o potrebbe comportare una limitazione dell’esercizio dei diritti civili del terzo in relazione al negozio giuridico menzionato nella domanda, l’autorità lo comunica al richiedente (cpv. 2) e decide al contempo come procedere. A tal scopo può allegare al rilascio di informazioni un estratto della decisione di adozione di una misura di protezione degli adulti o di validità di un mandato precauzionale oppure una parafrasi del contenuto determinante della decisione (cpv. 2 lett. a). Può però pure rinviare il richiedente al curatore o al mandatario precauzionale per ulteriori accertamenti (cpv. 2 lett. b), in particolare se il negozio giuridico menzionato è o potrebbe essere nell’interesse della persona in questione. Il rappresentante legale o il mandatario precauzionale può dare il suo consenso al negozio giuridico o ratificarlo a posteriori (art. 19a CC). Se il negozio giuridico è sottoposto a consenso ai sensi degli articoli 416 e seguenti CC è necessario anche il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
Art 9 Forma e obbligo di informazione
Di norma l’APMA rilascia le sue informazioni per scritto (cpv. 1). Le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciate entro due giorni lavorativi e inviate per posta A o, su desiderio del richiedente, per raccomandata (cpv. 2).
Anche la persona oggetto della domanda (il terzo) o il suo rappresentante legale può essere interessato, in particolare al fine di preservare il diritto di ricorso, a sapere che l’autorità di protezione degli adulti ha rilasciato, su richiesta, informazioni che la concernono. Per questo motivo, l’autorità deve inviare a tale persona o al suo curatore o al mandatario precauzionale una copia delle informazioni, a prescindere dal contenuto della risposta (cpv. 3).
2.4 Sezione 4: Emolumenti
Art. 10
L’emolumento forfetario per le domande di cui agli articoli 7 e 8, che possono essere trattate entro il termine di due giorni senza un onere maggiore (cfr. art. 10 cpv. 2) ammonta a dieci franchi più le spese di porto (posta A o raccomandata; cpv. 1). Altrettanto vale per le domande che richiedono un breve chiarimento perché incomplete o confuse.
2.5 Sezione 5: Procedura di reclamo
Art. 11
Sia il richiedente che il terzo oggetto della domanda di informazioni, nonché il suo rappresentante legale, possono difendersi mediante un reclamo contro una decisione dell’autorità di protezione degli adulti. La procedura di reclamo è retta dalle disposizioni degli articoli 450 e seguenti CC. La persona che richiede informazioni su terzi può ad esempio interporre ricorso per ritardata giustizia. La persona oggetto di una misura di protezione degli adulti potrebbe non concordare con il fatto di non poter concludere un negozio senza il consenso del curatore o che il negozio non abbia luogo perché manca l’approvazione. Essa potrebbe però pure ritenere