Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»

Riferimento: COO.2180.109.7.292347 / 232.1/2018/00001

all’autorità richiesta11. Una parte contraente deve essere dunque informata in merito agli effetti di un mandato precauzionale sull’esercizio dei diritti civili della persona in questione così come in merito alle misure adottate da un’autorità, dato che anche un mandato precauzionale efficace può comportare una limitazione dell’esercizio dei diritti civili del mandante nel frattempo diventato incapace di discernimento.

2 Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti: commento ai singoli articoli

L’articolo 451 capoverso 2 CC riveduto obbliga il Consiglio federale a disciplinare in un’ordinanza il rilascio di informazioni sull’adozione di misure di protezione degli adulti da parte della competente autorità e sui loro effetti.

2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L’ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti stabilisce le persone e le condizioni alle quali sono rilasciate informazioni su un’eventuale adozione di misure di protezione degli adulti o su un mandato precauzionale efficace12 e sui loro effetti sull’esercizio dei diritti civili della persona in questione. L’obbligo della competente autorità di protezione degli adulti di comunicare le suddette misure ad altre autorità non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza ma è disciplinato nell’articolo 449c CC riveduto.

L’obiettivo di una domanda di informazioni è venire a conoscenza, in vista della conclusione di un negozio giuridico, di eventuali limitazioni dell’esercizio dei diritti civili di una determinata persona in conseguenza dell’adozione di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace. L’informazione su un’eventuale limitazione di questo tipo è nell’interesse della persona oggetto della misura di protezione degli adulti e del suo potenziale partner contrattuale e serve in generale a proteggere le transazioni commerciali.

Art. 2 Autorità competente

La competenza per il trattamento di domande di informazioni relative al sussistere di misure di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace spetta esclusivamente all’autorità di protezione degli adulti (art. 451 cpv. 2 CC). Se la relativa domanda è presentata a un’altra autorità (p. es. l’ufficio di esecuzione, l’ufficio di stato civile o l’amministrazione comunale), quest’ultima non è autorizzata a fornire risposta anche se dispone delle informazioni richieste (cfr. anche art. 449c CC riveduto). Deve piuttosto inoltrare la domanda alla competente autorità di protezione degli adulti competente.

La competenza per territorio è retta dall’articolo 442 CC. Di norma è competente l’autorità di protezione degli adulti del domicilio dell’interessato (art. 442 cpv. 1 CC).

Nel caso di una domanda di informazioni su terzi (art. 6) il richiedente deve indicare correttamente il domicilio della persona in questione e presentare la sua domanda al Cantone competente. Non spetta all’autorità di protezione degli adulti accertare che la persona oggetto della

11 Cfr. GEISER, Basler Kommentar ZGB I, 5a ed., Basilea 2014, Art. 451 N 27; SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar, Berna 2010, Art. 451 N 4

12 Cfr. i commenti al n. 1.5.