Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»

Riferimento: COO.2180.109.7.292347 / 232.1/2018/00001

1.4.2 Elaborazione di un progetto preliminare

Successivamente, la CAG-N ha elaborato un progetto preliminare di modifica del CC e della legge federale dell’11 aprile 18898 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); il 13 dicembre 2013 ha avviato la relativa procedura di consultazione, durata fino al 31 marzo 2014. In ragione dei pareri per lo più negativi in sede di consultazione, la CAG-N ha quindi proposto lo stralcio dell’iniziativa parlamentare.

1.4.3 Il progetto rielaborato

Dopo che il plenum del Consiglio nazionale, seguendo la proposta della minoranza della commissione, ha deciso per una proroga del termine al posto dello stralcio9, la CAG-N ha rielaborato il progetto. Questo prevedeva dunque una norma di delega al Consiglio federale secondo la quale quest’ultimo deve disciplinare il rilascio di informazioni ai sensi dell’articolo 451 capoverso 2 CC introducendo una procedura semplice, rapida e uniforme. Nel suo parere del 17 giugno 2016 il Consiglio federale ha appoggiato il progetto della commissione10. In seguito, il 16 dicembre 2016, il Parlamento ha deciso di completare l’articolo 451 capoverso 2 CC come segue:

Articolo 451 A. Obbligo di discrezione e informazione

1L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi

preponderanti vi si oppongano.

2Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti

se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti. Il Consi-

glio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo

semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un’ordinanza.

Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2017.

1.5 Il mandato precauzionale

Con la costituzione di un mandato precauzionale, chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali nel caso in cui divenga incapace di discernimento (art. 360 CC). Subentrata effettivamente l’incapacità di discernimento, l’autorità di protezione degli adulti si informa innanzitutto se sussiste un mandato precauzionale, per poi verificare se è stato validamente costituito e se ne sono adempiute le condizioni per l’efficacia (art. 363 CC). Se quelle adottate dal mandante non sono sufficienti, l’autorità emana ulteriori misure di protezione degli adulti (art. 363 cpv. 2

n. 4 CC). Il mandato precauzionale costituisce dunque una sorta di misura di protezione degli adulti anticipata a cui provvede personalmente il mandante per il caso in cui divenga incapace di discernimento.

Anche se l’articolo 451 capoverso 2 CC non menziona esplicitamente il mandato precauzionale, secondo la sua interpretazione usuale l’oggetto dell’informazione ai sensi di questa disposizione e dunque anche della nuova ordinanza, che su di essa si fonda, non comprende soltanto le misure adottate dall’autorità ma anche quelle adottate direttamente dalla persona in questione, in particolare un mandato precauzionale (efficace), a condizione che sia noto

8 RS 281.1

9 Boll. Uff. 2015 N 559

10 FF 2016 4599 segg.