Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»

Riferimento: COO.2180.109.7.292347 / 232.1/2018/00001

domanda sia effettivamente domiciliata nel territorio di sua competenza. Deve unicamente verificare se sia a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale di cui sia oggetto la persona in questione.

Va inoltre osservato che in caso di cambio di domicilio dell’interessato è possibile che la competenza per un’eventuale misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale efficace non sia stata ancora trasmessa all’autorità di protezione degli adulti competente per il nuovo domicilio, che potrebbe dunque non esserne ancora a conoscenza.

Ogni persona fisica avente l’esercizio dei diritti civili può presentare una domanda d’informazioni, anche su sé stessa.

Vi sono inoltre autorizzati gli organi e i rappresentanti di persone giuridiche o di società di persone.

2.2 Sezione 2: Domanda di informazioni

Art. 3 Forma della domanda

La domanda di informazioni può essere presentata alla competente autorità di protezione degli adulti per scritto (in forma cartacea o con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 14 cpv. 2bisdel Codice delle obbligazioni [CO]13), per posta elettronica (e-mail) o personalmente (cpv. 1). Le domande presentate telefonicamente non sono ammesse.

Il capoverso 2 obbliga la competente autorità a informare immediatamente il richiedente se una domanda è incompleta o non è stata presentata nella forma prescritta, rendendolo attento che essa può essere trattata soltanto se contiene tutti i dati necessari (cfr. art. 4 e 5) e le eventuali lacune formali sono state eliminate.

Art. 4 Domanda di informazioni sulla propria persona

Se il richiedente presenta una domanda su sé stesso, questa deve contenere unicamente i dati personali corretti (cognome, nome, indirizzo di domicilio attuale, data di nascita, numero di telefono o indirizzo di posta elettronica). L’indicazione di un numero di telefono o di un indirizzo di posta elettronica serve ad agevolare un’eventuale richiesta di indicazioni supplementari, in particolare in caso di dati poco chiari o domande incomplete. Alla domanda deve inoltre essere allegata una copia di un documento d’identità ufficiale. Non è per contro necessario dimostrare l’interesse all’informazione.

Se è presentata da un rappresentante della persona interessata alle informazioni, la domanda deve pure contenere i dati personali del suddetto rappresentante e fornire la prova del potere di rappresentanza.

Art. 5 Domanda di informazioni su terzi

Una domanda di informazioni su terzi deve contenere sia i dati personali del richiedente (cpv. 1 lett. a), inclusa una copia di un documento d’identità ufficiale, sia i dati personali del terzo sul quale sono richieste le informazioni (cpv. 1 lett. b). Questi dati devono essere corretti e sono particolarmente importanti perché la persona in questione deve essere identificabile in modo chiaro e sicuro per escludere scambi di persona. Per questo motivo l’indicazione della data di

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