Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sull’approvvigionamento di gas
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La legge persegue un duplice scopo: da un lato garantire un approvvigionamento di gas affidabile, in particolare attraverso i compiti e i provvedimenti previsti dagli articoli 4 e 6. Dall’altro, garantendo l’accesso alla rete (art. 12) assicura un libero mercato funzionante e di conseguenza un approvvigionamento di gas economico. Le disposizioni necessarie per la sicurezza dell’esercizio della rete e per la protezione di persone e beni sono contenute nella LITC.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
In linea di principio il campo d’applicazione della legge si estende a tutte le reti del gas (cpv. 1).
La legge non prevede un obbligo di allacciamento alla rete. Essa non attribuisce quindi ai consumatori finali e ai produttori alcun diritto di allacciamento alla rete e nemmeno disciplina l’assunzione dei costi nell’ambito dell’allacciamento alla rete (cpv. 2). Gli obblighi di allacciamenti alla rete sarebbero possibili secondo il diritto cantonale, ma nella prassi non svolgono alcun ruolo. La legge mantiene inalterate le svariate possibilità sviluppatesi nella prassi riguardanti il finanziamento delle condotte di allacciamento alla rete e si limita a sancire il divieto di una doppia computazione dei costi (art. 19 cpv. 1 secondo periodo). Una volta realizzata tuttavia, la condotta per l’allacciamento alla rete è parte della rete del gas (cfr. commenti all’art. 3 lett. e) e come tale è assoggettata agli obblighi d’esercizio legali dei gestori di rete.
Il capoverso 3 riguarda i comprensori isolati (Ticino e regione di Kreuzlingen) che non appartengono all’area di mercato Svizzera (art. 3 lett. f). Il Consiglio federale potrà prevedere soluzioni adeguate alla specifica situazione tecnica della rete, in particolare per quanto riguarda la gestione del bilancio e delle capacità del punto di attraversamento della frontiera di Bizzarone in Ticino. La norma di delega lascia un ampio margine di manovra al Consiglio federale che può prevedere la possibilità per il DATEC di affidare i compiti del RAM a un altro attore, le cui attività siano adeguatamente separate. Un’altra ipotesi sarebbe collegare virtualmente il Ticino all’area di mercato Svizzera sul modello di normative estere. Il Consiglio federale può ammettere deroghe o norme divergenti solamente per le disposizioni del capitolo 3. Il diritto all’accesso alla rete (art. 12) dev’essere attuato anche nei comprensori isolati.
Art. 3 Definizioni
Le definizioni della legge riprendono la terminologia utilizzata nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, anche se per ragioni tecniche alcuni termini