Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
mercato dei Paesi confinanti. Per la loro utilizzazione il RAM offre in vendita prodotti di capacità (art. 14).
Il termine «gas» non è definito; oltre al gas naturale esso comprende anche il biogas e altri tipi di gas (ad es. metano prodotto sinteticamente oppure idrogeno).
Capitolo 2: Approvvigionamento di gas
Sezione 1: Compiti del settore del gas
Art. 4 Esercizio della rete
L’obbligo sancito nel capoverso 1 lettera a è da considerare come un obiettivo elementare nell’adempimento di tutti i compiti. Se la stabilità dell’esercizio della rete è minacciata, i gestori di rete sono autorizzati e tenuti ad adottare i necessari provvedimenti riguardanti la rete. Mentre negli scopi della presente legge è prioritaria la stabilità dell’esercizio della rete, la LITC è focalizzata sulla sicurezza dell’esercizio della rete necessaria a garantire la protezione di persone, beni o diritti importanti (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a e art. 31 LITC). Tra le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) vi sono in particolare la regolazione della quantità e della pressione, la gestione delle congestioni a livello della rete di distribuzione e la verifica della qualità del gas (composizione e potenza calorifica del gas). Per quest’ultimo aspetto i gestori di rete si orientano agli standard di settore (soprattutto ai regolamenti della SSIGA) e alle norme dell’UE. Se la qualità del gas immesso in rete è insufficiente, i gestori di rete negano l’accesso alla rete (art. 12). L’acquisto e l’utilizzo dell’energia di regolazione nonché la gestione delle congestioni a livello della rete di trasporto non rientrano invece nelle prestazioni di servizio relative al sistema, bensì sono di competenza del RAM (art. 15 cpv. 1 e art. 3 lett. k in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1).
Nell’elaborazione dei requisiti di cui alla lettera b i gestori di rete si orientano agli standard di settore e alle norme internazionali (art. 37 cpv. 3).
La lettera c prevede un obbligo di coordinamento articolato, volto a garantire l’interoperabilità delle reti, anche con la rete del gas europea. I gestori di rete sono tenuti a collaborare – tra loro e con il responsabile dell’area di mercato e dei gestori esteri della rete – in modo da consentire, nel quadro del modello a due contratti (art. 13–16), il trasporto del gas anche attraverso diverse reti, collegate attraverso punti di interconnessione (anche attraverso contratti di interconnessione). I gestori di rete si supportano reciprocamente anche in altri ambiti, ossia: la determinazione delle capacità tecniche, le prestazioni di servizio relative al sistema e la traslazione dei costi. Nella misura in cui sono necessari per la collaborazione o il coordinamento con i gestori di rete esteri devono essere redatti piani di sviluppo della rete. Eventualmente l’UFE, l’autorità competente per il monitoraggio della situazione di approvvigionamento, può ordinarne la redazione e la presentazione (cfr. art. 34 cpv. 1), in particolare se risultano necessari per la collaborazione internazionale.
Secondo il capoverso 2 i gestori della rete di trasporto possono presentare all’UFE piani di sviluppo della rete per verificare la necessità di un progetto di ampliamento della rete. A seconda del fabbisogno l’UFE valuta a anche la prevista computabilità