Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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hanno un significato leggermente diverso; per questa ragione non tutti i termini vengono spiegati.
È definito utente della rete (lett. b) chi nell’ambito di un contratto di utilizzazione della rete (contratti di immissione e contratti di prelievo secondo l’art. 13) risulta o intende risultare partner contrattuale del gestore di rete. Pertanto questo termine indica in particolare i fornitori, i responsabili dell’esecuzione dell’approvvigionamento regolato e dell’approvvigionamento sostitutivo nonché gli intermediari e gli attori di transito. Possono figurare tra gli utenti della rete anche i produttori di gas nonché i gestori di impianti di rigassificazione e stoccaggio. Tuttavia per gli impianti di stoccaggio si applica una limitazione: i serbatoi cilindrici e sferici già allacciati alla rete del gas al momento dell’entrata in vigore della legge non dispongono di punti di immissione e prelievo ai sensi delle lettere g e h. Il loro utilizzo è disciplinato in modo specifico nell’articolo 27.
La rete di trasporto (lett. d) – definita nel diritto UE «sistema di trasporto» – è costituita dagli impianti di rete gestiti perlopiù con livelli di pressione superiori (> 5 bar) comprendenti in particolare il gasdotto Transitgas. Attualmente la rete di trasporto include gli impianti di rete delle seguenti società: Transitgas AG, Swissgas AG, Gaznat SA, Gasverbund Mittelland (GVM) AG, Erdgas Ostschweiz (EGO) AG, Erdgas Zentralschweiz (EGZ) AG, Unigaz SA ed eventualmente (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a) gli impianti di rete delle Aziende industriali di Lugano (AIL) SA.
La rete di distribuzione (lett. e) comprende gli impianti di rete più piccoli con livelli di pressione inferiori, non strutturati per il trasporto su lunghe distanze, ma utilizzati prevalentemente per rifornire i consumatori finali. In questa tipologia rientra anche la rete di trasporto locale, che si trova a monte della rete di distribuzione vera e propria, a cui i consumatori finali non sono allacciati. Le condotte di allacciamento – che collegano l’allacciamento domestico al punto di allacciamento alla rete – sono parte della rispettiva rete di trasporto o di distribuzione. In caso di controversia, in merito all’attribuzione di un impianto di rete alla rete di trasporto o alla rete di distribuzione decide la EnCom. Le stazioni di misurazione e di riduzione della pressione dovrebbero essere assegnate in modo unitario, perlomeno a livello regionale, alla rete di trasporto o alla rete di distribuzione.
All’area di mercato locale (lett. f) appartengono tutti gli impianti di rete nazionali ad eccezione delle reti di gas isolate. Essa è caratterizzata – attraverso l’attività del RAM
– soprattutto da due elementi: innanzitutto costituisce una zona di bilanciamento con regole di bilanciamento unitarie (art. 23–26). Secondariamente nell’area di mercato gli utenti della rete, in forza di un contratto di immissione e/o di prelievo, possono far trasportare quantità di gas da un punto d’immissione a un qualsiasi punto di prelievo senza definire una via di trasporto concreta e in linea di principio senza limitazioni geografiche (il cosiddetto modello a due contratti, art. 13–16).
I punti di immissione e prelievo (lett. g e h) definiscono i limiti dell’area di mercato (o delle reti isolate). La loro utilizzazione è regolamentata dai contratti di immissione e prelievo (art. 13) e da essa scaturisce il versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 17 cpv. 2 e art. 18 cpv. 2).
Di particolare rilevanza sono i punti di attraversamento della frontiera (lett. i) della rete di trasporto, attraverso i quali l’area di mercato locale è collegata alle aree di