Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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Art. 9 Approvvigionamento regolato
L’approvvigionamento regolato si caratterizza per il diritto a un approvvigionamento a tariffe del gas regolamentate per legge (cpv. 1 e 3), la cui adeguatezza è verificata dalla EnCom (art. 30 cpv. 2 lett. b). Le tariffe del gas, da pubblicare ai sensi dell’articolo 32, devono essere uniformi conformemente al profilo dell’acquisto e orientarsi ai costi di distribuzione nonché ai costi d’acquisto di mercato – questi ultimi tenendo conto della qualità ecologica del gas fornito (gas naturale nonché biogas e altro gas rinnovabile). Il fatto che in questo contesto si parli di un approvvigionamento regolato e non di servizio universale, evidenzia che non si tratta di un compito statale.
Dell’approvvigionamento regolato sono responsabili i gestori di rete conformemente al capoverso 2. Essi possono demandarne l’esecuzione a terzi, sia ad un altro gestore di rete sia, il che sarebbe auspicabile nell’ottica della separazione delle attività (art. 5), ad altri attori che non si occupano di esercizio della rete. Si potrebbe inoltre ipotizzare, per una maggiore efficienza, che ai fini dell’esecuzione dell’approvvigionamento regolato diversi gestori di rete si raggruppino in una grande azienda. Naturalmente in questo caso andrebbero rispettate le disposizioni in materia di separazione delle attività (art. 5) e la legge sui cartelli, quest’ultima soprattutto in riferimento alle intese orizzontali e verticali sui prezzi.
Art. 10 Cambio di fornitore e altri processi di cambio
Nelle disposizioni d’esecuzione viene creato il quadro normativo necessario per uno svolgimento senza problemi dei processi di cambio. Il Consiglio federale stabilirà il termine massimo entro il quale completare il cambio di fornitore che secondo le norme UE è di tre settimane.36 Si prevede di affidare il necessario coordinamento di questi processi al RAM. Inoltre il Consiglio federale stabilirà i termini e le scadenze determinanti per il passaggio tra il libero mercato e l’approvvigionamento regolato nonché per un rientro nel libero mercato dall’approvvigionamento sostitutivo, la cui durata è di massimo sei mesi. Le condizioni dei contratti di fornitura del gas stipulati in regime di libero mercato (comprese le possibilità e i termini di disdetta) sono soggette alla libertà contrattuale.
Art. 11 Fatturazione
La necessità di una maggiore trasparenza nella fatturazione impone che i fornitori, compresi i responsabili dell’esecuzione dell’approvvigionamento regolato e dell’approvvigionamento sostitutivo, espongano separatamente il corrispettivo per la fornitura di gas, il corrispettivo dovuto per l’utilizzazione della rete, il compenso per la misurazione nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (ad es. la tassa sul CO2). A tal fine i gestori di rete trasmettono loro i dati necessari (art. 33 cpv. 1).
36 Art. 3 cpv. 6 lett. a della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.