Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 2: Tariffe per l’utilizzazione della rete e costi di rete computabili

Art. 17 Tariffe per l’utilizzazione delle reti di distribuzione

Secondo il capoverso 1 primo periodo i gestori delle reti di distribuzione stabiliscono le proprie tariffe per l’utilizzazione della rete e sulla base di queste determinano il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, pagato loro dagli utenti della rete per l’immissione e il prelievo (cpv. 2). Diversamente dal diritto in materia di approvvigionamento elettrico (cfr. art. 14 cpv. 2 LAEl) non si applica quindi un principio di prelievo puro. Le tariffe sono una componente dei contratti di utilizzazione della rete (art. 13). Le tariffe per l’utilizzazione della rete di distribuzione si applicano nei seguenti casi: prelievo tra i consumatori finali, immissione da parte di impianti di produzione e di rigassificazione del gas (conversione del gas naturale liquefatto nello stato gassoso) nonché utilizzo dei passaggi verso le reti di distribuzione die Paesi confinanti (cfr. art. 3 lett. g e h). Inoltre le tariffe per l’utilizzazione della rete sono rilevanti anche per le immissioni e i prelievi presso impianti di stoccaggio collegati alla rete di distribuzione. Diversa la normativa per i serbatoi sferici e cilindrici secondo l’articolo 27: questi sono trattati come componenti di rete e pertanto sui corrispondenti flussi di gas non è applicato il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Il periodo tariffario è stabilito a livello di ordinanza (un anno come nel diritto in materia di approvvigionamento elettrico).

Nell’attuazione dei principi tariffari citati nel capoverso 1 secondo periodo i gestori delle reti di distribuzione dispongono di un certo margine di discrezionalità, che possono sfruttare ad esempio nella ponderazione delle diverse componenti tariffarie (componente di lavoro e componente legata alla potenza). A monte si applica il principio di causalità; di conseguenza la creazione di diversi gruppi tariffari e di clienti deve avvenire in base al profilo di immissione e di prelievo.

Se il totale dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete percepiti non corrisponde ai costi di rete computabili del periodo tariffario in questione, le relative differenze di copertura devono essere tempestivamente compensate negli anni tariffari successivi, in linea di principio entro tre anni (cpv. 3).

Art. 18 Tariffe per l’utilizzazione della rete di trasporto

Secondo il capoverso 1 spetta al RAM definire le tariffe per l’utilizzazione della rete di trasporto (cfr. anche art. 14 cpv. 1) secondo il principio di causalità. In merito ai prezzi d’acquisto dei prodotti di capacità, su modello del diritto UE39 (art. 39 cpv. 3) il RAM fissa dapprima il prezzo per il prodotto di capacità standard. Questo ha durata di un anno e non è soggetto a limitazioni, come previsto dall’articolo 14 capoverso 4. Partendo dal prezzo standard il RAM ricava, applicando principi di economicità, i prezzi d’acquisto degli altri prodotti di capacità, tenendo conto delle diverse durate o di eventuali restrizioni secondo l’articolo 14 capoverso 4. Data la sua portata elevata,

39 Cfr. regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29.