Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Accesso alla rete e modello di utilizzazione della rete

Art. 12 Accesso alla rete

Per poter dare vita a un libero mercato funzionante nel settore dell’energia, in linea di principio tutti gli utenti della rete hanno diritto di accesso alla stessa, ossia il diritto all’immissione, al prelievo e al trasporto di gas (art. 3 lett. c). Nella pratica l’accesso alla rete viene attuato attraverso i contratti di immissione e prelievo (art. 13) che i gestori di rete devono stipulare con gli utenti della rete. L’obbligo di stipulare un contratto non rende l’esercizio della rete un compito statale: si tratta infatti di contratti di diritto privato.

In considerazione dell’apertura solo parziale del mercato (cfr. art. 7), il diritto di accesso alla rete è soggetto a determinate limitazioni: per la fornitura a consumatori finali che non possono scegliere liberamente il proprio fornitore, l’accesso alla rete può essere fatto valere unicamente dall’attore cui compete l’esecuzione dell’approvvigionamento regolato (cfr. art. 9 cpv. 2). Analogamente, per la fornitura ai consumatori finali nell’approvvigionamento sostitutivo (art. 8) l’accesso alla rete può essere fatto valere esclusivamente dal competente fornitore dell’approvvigionamento sostitutivo. In caso di qualità insufficiente del gas deve essere negato l’accesso alla rete (cfr. anche l’art. 3 lett. m in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 1 lett. a).

Art. 13 Contratti di immissione e prelievo

L’articolo 13 disciplina il cosiddetto «entry-exit system», qui configurato come un modello a due contratti. Concretamente significa che l’utente della rete (art. 3 lett. b) deve stipulare solamente due contratti di utilizzazione della rete per far trasportare quantità di gas da un qualsiasi punto d’immissione sino al consumatore finale (o al relativo punto di prelievo). Questi contratti di immissione e prelievo sono di diritto privato e vanno sottoscritti con il rispettivo gestore di rete. Il trasporto del gas è compito dei gestori di rete – l’utente della rete non deve definire la via di trasporto concreta tra il punto di immissione e il punto di prelievo.

I contratti di immissione e prelievo possono essere stipulati indipendentemente gli uni dagli altri. Chi vuole importare gas nell’area di mercato Svizzera, senza effettuare direttamente la successiva fornitura ai consumatori finali, deve semplicemente stipulare un contratto d’immissione. Viceversa per un fornitore che non intende occuparsi direttamente dell’acquisto di gas (di regola all’estero), è sufficiente la stipula di contratti di prelievo. Per il transito (diretto) di gas sono necessari sia un contratto di immissione sia uno di prelievo.

Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di stipula necessario per consentire l’accesso alla rete (art. 12). I gestori di rete sono tenuti a offrire la capacità di rete più elevata possibile per l’utilizzo da parte degli utenti della rete. Probabilmente il Consiglio federale potrà prevedere che i fornitori stipulino contratti di prelievo non riferiti a punti di prelievo specifici (contratti quadro dei fornitori).