Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
questo metodo alla base delle tariffe, elaborato dal RAM in base ai principi stabiliti dal Consiglio federale (cpv. 5), deve essere preventivamente trasmesso per consultazione alla EnCom e alle altre cerchie interessate. Se il metodo non è conforme alle disposizioni di legge, la EnCom può ordinarne la correzione (art. 30 cpv. 2 lett. b).
Le tariffe sono determinate attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, dovuto al RAM per l’utilizzo delle capacità. In proposito il capoverso 2 presenta due particolarità (secondo e terzo periodo): mentre per i punti di immissione e prelievo non compresi tra i punti di attraversamento della frontiera (soprattutto nel caso di grandi consumatori finali e grandi produttori) il corrispettivo risulta direttamente dalle tariffe, nei punti di attraversamento della frontiera queste sono determinate unicamente attraverso il prezzo iniziale di messa all’asta dei prodotti di capacità. Se viene indetta un’asta, va computato anche il premio d’asta. La seconda particolarità consiste nel fatto che il corrispettivo per l’utilizzazione della rete per i punti di collegamento tra la rete di trasporto e quella di distribuzione va versato ai gestori della rete di distribuzione (cfr. anche art. 16). Questi possono riversare il corrispettivo ai consumatori finali allacciati alla propria rete come costo di rete computabile (art. 19 cpv. 2 lett. b).
Le diverse tariffe secondo il capoverso 3 primo periodo devono essere armonizzate tra loro in modo che il corrispettivo per l’utilizzazione della rete percepito durante il periodo tariffario corrisponda il più possibile ai costi computabili di tutti i gestori della rete di trasporto; analogamente alla norma riguardante le tariffe della rete di distribuzione, le differenze di copertura devono essere compensate negli anni successivi, di regola entro al massimo tre anni. Per attuare questa disposizione i gestori della rete di trasporto devono trasmettere tempestivamente al RAM i valori previsti e quelli effettivi dei propri costi di rete (cfr. art. 33 cpv. 1).
Il capoverso 3 secondo periodo è dedicato al gasdotto Transitgas: se è vero che i costi di transito e dell’approvvigionamento interno devono essere coperti nel rispettivo ammontare attraverso le corrispondenti tariffe ricosse, il RAM può tuttavia derogare temporaneamente da questo principio e favorire così un esercizio del gasdotto Transitgas competitivo a livello internazionale. Inoltre tariffe di transito competitive vanno a beneficio anche dei consumatori finali svizzeri, poiché in caso di scarsa domanda può essere comunque conseguito un contributo di copertura – mentre nei periodi di forte domanda il contributo sarà più elevato. L’attribuzione dei costi al transito e al consumo interno avviene attraverso una chiave di riparto causale (asset-cost split), che nel quadro della definizione dei principi concernenti il metodo di definizione delle tariffe di trasporto, è stabilita dal Consiglio federale per una durata da tre a cinque anni.
L’incasso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete è di competenza del RAM. Esso versa la somma incassata, dopo aver coperto i propri costi (cfr. in merito anche l’art. 29 cpv. 3), ai gestori della rete di trasporto (cpv. 4). Ciò avviene dopo aver dedotto i pagamenti che deve effettuare ad altri attori mediante il corrispettivo per l’utilizzazione della rete incassato (cfr. art. 20 e art. 37).
Art. 19 Costi di rete computabili
Secondo il capoverso 1 la computabilità dei costi di rete si calcola in base a ciò che è necessario per un esercizio della rete sicuro, performante ed efficiente. Determinanti