Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

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comprendono anche le misurazioni (cpv. 1). Il settore delle misurazioni comprende la designazione e la gestione dei punti di misurazione (assegnazione, registrazione e documentazione), la misurazione operativa e la misurazione di conteggio. La misurazione operativa che riguarda i dispositivi di misurazione nella rete fa parte delle prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) e comprende il rilevamento dei dati di misurazione per la gestione operativa della rete (per garantire un esercizio sicuro della rete). La misurazione di conteggio (art. 3 lett. j) comprende l’esercizio delle stazioni di misurazione (installazione, esercizio e manutenzione dei dispositivi di misurazione) e la fornitura dei servizi di misurazione (rilevamento, elaborazione e trasmissione dei dati di misurazione).

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale disciplina i requisiti minimi delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione nel rispetto della legislazione federale in materia di metrologia, ossia la legge federale del 17 giugno 201140 sulla metrologia e le relative disposizioni d’esecuzione. Secondo lo stato attuale della tecnica appare ragionevole prevedere l’obbligo di impiegare un misuratore del profilo di carico con strumenti registratori e trasmissione dei dati automatica solo per i clienti che fruiscono di servizi di misurazione con un consumo annuale di almeno 1000 MWh. In presenza di rapidi sviluppi futuri della tecnica, si potrebbe assicurare un rapporto ragionevole tra costi e benefici anche fissando un valore soglia inferiore. Non è dunque previsto un utilizzo capillare di sistemi di misurazione intelligenti. Per una più dettagliata configurazione dei requisiti tecnici minimi (tra cui conversione delle quantità, sicurezza dei dati) è possibile tenere conto delle direttive di settore (ad es. il regolamento ASIG). Oltre alle caratteristiche tecniche, il Consiglio federale dovrà prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei dati di queste infrastrutture critiche sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione dei dati digitale e automatizzata.

Art. 22 Tariffe di misurazione

I costi della misurazione operativa rientrano nei costi di rete (computabili) e sono fatturati attraverso le tariffe per l’utilizzazione della rete. I costi (computabili) della misurazione di conteggio invece vengono addebitati ai clienti che fruiscono dei servizi di misurazione – per ogni punto di misurazione e sulla base di tariffe di misurazione pubblicate (art. 32 lett. a) – mediante un compenso per la misurazione indicato separatamente in fattura (art. 11). I costi addebitati sono soggetti a verifica da parte della EnCom (art. 30 cpv. 2 lett. b). La separazione tra costi di rete e di misurazione si concretizza a livello di conteggio dei costi. Le tariffe di misurazione devono essere orientate al principio di causalità. Qualora si verificassero differenze di copertura (positive o negative), analogamente ai costi di rete dovranno essere compensate nei successivi periodi tariffari attraverso un corrispondente adeguamento tariffario. Il Consiglio federale stabilisce il metodo di determinazione della rendita da capitale (WACC) per gli investimenti nella misurazione di conteggio di ammontare adeguato. I costi di misurazione, fatturati individualmente, non possono confluire nelle tariffe di misurazione.

40 RS 941.20