Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

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sono in particolare i compiti legali dei gestori di rete (soprattutto l’art. 4 cpv. 1 e l’art. 6 cpv. 1), compresi quelli da adempiere ai sensi della LITC. Se i gestori di rete, in forza di una corrispondente base legale (ad es. contributi di allacciamento alla rete), fatturano individualmente a un utente costi direttamente attribuibili, nel conteggio dei costi questi devono essere indicati separatamente dai costi di rete computabili, ossia non devono confluire nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete attraverso le tariffe per l’utilizzazione della rete.

I costi d’esercizio computabili come prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) secondo il capoverso 2 lettera a includono, tra gli altri, i costi sostenuti dai gestori di rete per garantire la qualità del gas. Analogamente sono computabili anche le indennità versate ai cosiddetti «clienti a due combustibili» per garantire la stabilità della rete. In questo caso, per ragioni di efficienza, l’indennità è computabile se risulta economicamente più vantaggiosa rispetto all’alternativa (potenziamento della rete o applicazione di altre misure di flessibilità). In merito al riversamento dei costi (cpv. 2 lett. b) – effettuata tra i due livelli della rete di distribuzione (trasporto locale e distribuzione locale) – e per l’attribuzione preventiva dei costi al rispettivo livello di rete, il Consiglio federale emanerà disposizioni d’esecuzione (cpv. 5 lett. a). Questa assegnazione deve avvenire secondo criteri funzionali, adeguati e trasparenti e contribuire a evitare che i corrispettivi di rete siano sommati (il cosiddetto «pancaking»). I costi riversati dai livelli di rete superiori comprendono anche il corrispettivo versato dal gestore della rete di distribuzione per l’utilizzo dei punti di collegamento alla rete nel passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione (art. 16). Sono altresì computabili i costi per lo svolgimento dei processi di cambio (cpv. 2 lett. c) nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (cpv. 2 lett. d) – a condizione che questi costi siano computati all’esercizio della rete (e non al settore dell’energia).

Per concretizzare i costi del capitale computabili ai sensi del capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce un’adeguata componente di utile in virtù del capoverso 5. In merito è opportuno definire i tassi calcolatori sul modello del diritto in materia di approvvigionamento elettrico, ossia in base a un costo medio ponderato del capitale da calcolare ogni anno (Weighted Average Cost of Capital, WACC). A livello di ordinanza vengono stabiliti i principi per l’ammortamento degli impianti, in particolare non devono essere ammessi gli ammortamenti sotto lo zero.

Secondo il capoverso 4 una valutazione sintetica degli impianti di rete è ammessa solo in casi eccezionali. Se il gestore di rete applica questo metodo, i cui principi sono stabiliti dal Consiglio federale (cpv. 5 lett. c), nel momento in cui rileva un’applicazione errata la EnCom può correggere in modo corrispondente la valutazione eseguita dal gestore di rete. Riprendendo l’articolo 13 capoverso 4 OAEl (ultimo periodo), in alternativa il testo di legge consente alla EnCom di effettuare una valutazione sintetica

– senza un’analisi approfondita del caso concreto – anche ridotta in modo forfettario mediante una deduzione percentuale. L’importo massimo o la fascia della possibile deduzione forfetaria sono stabiliti dal Consiglio federale secondo il capoverso 5 lettera d. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 138 II 465) in questo caso valgono i seguenti principi: poiché il metodo sintetico applicato dal gestore di rete rappresenta un’eccezione, è al gestore di rete stesso che spetta l’onere della prova. Qualora la EnCom opti per la deduzione forfettaria, questa è applicabile se il gestore di rete non può dimostrare che nel caso concreto tale deduzione porti a una